Nell’Ordinanza n. 23925 dell’11 ottobre 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda un avviso di accertamento Ici emesso per omesso versamento dell’Imposta per il periodo 2008-2011, relativamente ad un immobile concesso in locazione ad uso Caserma dei Carabinieri. La Suprema Corte rileva che, in materia di Ici, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’Ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse.
Nel caso di specie, la Società contribuente non rientra nel novero degli Enti pubblici di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 507/92, difettando pertanto per tale ipotesi d’esenzione il requisito soggettivo. Mentre, in riferimento all’ipotesi d’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), la stessa Società contribuente dichiara che l’immobile è concesso in locazione, così che la stessa ritrae dall’immobile oggetto d’imposizione un lucro espressione di capacità contributiva che esula dalla “ratio” agevolativa della norma fiscale, che è di stretta interpretazione.




