Ici: non basta una collaborazione con le attività di natura agricole altrui per beneficiare degli sgravi riservati ai coltivatori diretti

Nell’Ordinanza n. 3531 del 14 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, un coltivatore diretto regolarmente iscritto negli Elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge n. 9/63, soggetto al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, propone ricorso avverso 4 avvisi di accertamento relativi ad Ici non versata con riferimento agli anni 2004-2005-2006-2007. I fondi oggetto di imposizione sono direttamente coltivati dal contribuente.

La Suprema Corte afferma che, in materia di Ici, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del Dlgs. n. 504/92, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni.

Nel caso di specie, è esclusa l’agevolazione invocata perché il contribuente, pur essendo iscritto negli Elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l’attività agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la conduzione diretta dei terreni oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non assumendo rilievo, ai fini del beneficio, la mera qualifica di collaboratore dell’attività del figlio.