Nella Sentenza n. 2142 del 30 gennaio 2020 della Corte di Cassazione, un contribuente ricorre avverso l’avviso di accertamento relativo all’Ici dell’anno 2004 esponendo che il suo terreno, anche se edificabile, ai fini Ici deve essere considerato come terreno agricolo, poiché egli lo coltiva e quindi ha diritto a fruire delle agevolazioni ex artt. 2 e 9 del Dlgs. n. 504/1992.
La Suprema Corte rileva che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 del Dlgs. n. 504/1992 e 58 del Dlgs. 446/1997, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorché inseriti in Prg come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui all’art. 58 del Dlgs. n. 446/1997, che prevede che si considerano Imprenditori agricoli a titolo principale e Coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi Elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:
a) iscrizione agli appositi elenchi;
b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;
c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;
d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.
La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione. Inoltre, mentre l’iscrizione di cui all’art. 58 del Dlgs. n. 446/1997, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi 2 requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’Elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di Coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale pertanto non compete. In conclusione, il trattamento agevolato previsto dall’art. 9 del Dlgs. n. 504/1992 per i terreni agricoli posseduti da Coltivatori diretti o da Imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va quindi riconosciuto a chi sia titolare di pensione.