Corte di giustizia tributaria del Friuli, Sentenza n. 154 del 22 settembre 2023
Nel caso in specie, la ricorrente sostiene di non essere tenuta alla corresponsione dell’Imposta sulla pubblicità in considerazione della circostanza che l’installazione di cui si tratta non contiene alcun messaggio pubblicitario avente finalità di carattere commerciale. Piuttosto essa è rivolta a diffondere agli utenti che fruiscono del servizio autostradale della presenza di una Stazione di Servizio in ossequio alle obbligatorie comunicazioni cui è tenuta la concessionaria dello Stato per il Servizio autostrade.
Invero, il “Rilievo fotografico installazioni accertate” versato in atti esposto sul segmento autostradale non segnala affatto l’imminente prossimità di una stazione di servizio ma segnala, piuttosto, il “Punto Blu – Vendita e assistenza – Telepass”. Messaggio che non rientra tra le informazioni utili per regolamentare il traffico in autostrada.
Il messaggio è atto quindi a segnalare i punti dedicati all’attivazione delle offerte e all’assistenza ove il personale dedicato interviene per aiutare gli automobilisti nelle situazioni di difficoltà quando si utilizzano casse automatiche, telepass, pagamenti di pedaggi in generale. Sono punti vendita di prodotti telepass e viacard a scalare e rispondono a qualunque esigenza relativa alla soluzione del pagamento del pedaggio. E’ di tutta evidenza che l’installazione, oggetto di accertamento dell’Imposta pubblicitaria, assolve, come disposto dall’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, al preciso scopo di promuovere la domanda di beni o servizi nell’esercizio di una attività economica. In conclusione, quindi, le scritte Punto Blu e Telepass pagano l’Imposta sulla pubblicità.







