Il Comune non può revocare la gestione “in house” del Servizio integrato rifiuti in quanto è competente la Provincia

Il Comune non può revocare la gestione “in house” del Servizio integrato rifiuti in quanto è competente la Provincia

Tar Liguria – Sezione II – Sentenza 20 novembre 2019 n. 884


Deve essere annullato, in quanto realizza nella sostanza l’esproprio delle prerogative provinciali, l’atto con cui il Consiglio comunale ha provveduto alla revoca dell’affidamento “in house” del “Servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei Rsu indifferenziati e differenziati”. Alla luce infatti della disciplina normativa in materia di gestione dei rifiuti urbani che ha previsto il subentro della Provincia nei rapporti contrattuali dei Comuni e il mantenimento delle gestioni “in house” esistenti fino alla naturale scadenza, deve escludersi che il Comune possa legittimamente precostituirsi le condizioni per la revoca dell’affidamento ”in house” in essere semplicemente dismettendo le proprie partecipazioni nella Società “in house”.

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