Illegittimità della costituzione di un UPD con componenti esterni

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 152 del 30 giugno 2025

Una Pubblica Amministrazione ha richiesto un parere sulla legittimità del pagamento di compensi a tre soggetti esterni incaricati di comporre un ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito in via straordinaria a seguito dell’astensione generalizzata dei membri ordinari. La vicenda ha origine da gravi irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo per la retribuzione accessoria, utilizzato per istituire nuove posizioni dirigenziali, irregolarità già evidenziate dal Collegio dei revisori e confermate successivamente da una Società esterna incaricata tramite determina dirigenziale. L’Upd, originariamente costituito con decreto rettorale, non ha potuto operare poiché tutti i componenti hanno dichiarato l’impossibilità di partecipare, con motivazioni in parte esplicitate e in parte non sufficientemente documentate. Per rispettare i termini previsti dall’art. 55-bis, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, sono stati nominati tre soggetti esterni (due avvocati dello Stato e un ricercatore universitario), ai quali sono stati riconosciuti compensi calcolati per analogia con quelli previsti per le commissioni giudicatrici nelle gare pubbliche, facendo anche riferimento alle tariffe forensi. Tuttavia, gli organi di controllo hanno sollevato numerosi rilievi: l’incompetenza del soggetto che ha effettuato le nomine (art. 55-bis, comma 2); l’illegittimità della composizione interamente esterna dell’Upd, che deve essere costituito “nell’ambito della propria organizzazione” (art. 55-bis, comma 2); la violazione del principio secondo cui le attività disciplinari devono svolgersi “senza maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 55-bis, comma 3); l’insufficiente motivazione delle astensioni dei componenti interni (richiamando l’art. 51 del Cpc.); e l’inadeguatezza del riferimento a parametri retributivi previsti per ambiti completamente differenti. Una diversa interpretazione, formulata da un’altra autorità giuridica, ha sostenuto la legittimità dell’incarico in mancanza di un divieto esplicito, ritenendo applicabile l’art. 2041 del Cc. sull’arricchimento senza causa per giustificare la richiesta di pagamento. La Sezione chiarisce che:

–        l’Upd non può essere composto esclusivamente da soggetti esterni, poiché l’art. 55-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 richiede che sia individuato all’interno dell’organizzazione amministrativa;

–        l’art. 55-bis, comma 3, consente la gestione unificata dei procedimenti disciplinari solo tramite convenzioni tra amministrazioni, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

–        i componenti dell’Upd svolgono la propria funzione nell’ambito dei compiti istituzionali e, salvo diversa previsione normativa o contrattuale, senza compensi aggiuntivi;

–        eventuali soggetti esterni, se coinvolti, possono avere solo un ruolo consultivo e non decisionale;

–        l’astensione dei membri interni dell’Upd deve essere motivata secondo le cause tassative previste dall’art. 51 del Cpc;

–        la costituzione di un Upd in violazione di tali principi comporta la nullità dell’organo e degli atti adottati (art. 55-bis, comma 9-ter), con responsabilità per i vizi che compromettano il diritto di difesa del dipendente;

–        la prestazione resa dagli esterni, se considerata come consulenza e non come esercizio di poteri disciplinari, potrebbe astrattamente configurare un arricchimento senza causa (art. 2041 del Cc.), ma resta comunque viziata dalla violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione);

–        infine, l’eventuale pagamento dei compensi potrà configurare un danno erariale (art. 55, comma 2, e art. 55-bis, comma 9-ter, del Dlgs. n. 165/2001), che dovrà essere segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti.

La Sezione conclude che ogni incarico conferito in violazione delle norme deve essere attentamente valutato dall’Amministrazione, anche in via transattiva, al fine di prevenire o fronteggiare richieste di pagamento non dovute.

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