Non c’è alcun vincolo di destinazione per il contributo che sarà assegnato ai Comuni per ogni richiedente protezione accolto.
A chiarirlo, con una Nota del 10 febbraio 2017, è il Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.
Le risorse oggetto del pronunciamento del Viminale sono quelle previste dall’art. 12, comma 2, del Dl. n. 193/196, così convertito dalla Legge n. 225/16 (c.d. “Decreto Fiscale”).
Ricordiamo che la norma citata ha stanziato Euro 100 milioni per finanziare il concorso dello Stato ai costi sostenuti dai Comuni per l’accoglienza dei migranti. Nello specifico, è stato istituito, nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, un Fondo iscritto nella missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” – Programma “Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”. Questo finanzierà dei contributi “una tantum”, il cui importo massimo è stato fissato in Euro 500, che saranno attribuiti ai Comuni per ogni richiedente protezione ospitato (ovviamente, nei limiti della disponibilità del “Fondo”).
Le modalità di riparto delle risorse ai Comuni interessati sono state individuate da un Dm. Interno, adottato di concerto con il Mef, e attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei conti.
Il Viminale ha precisato che “le somme distribuite ai Comuni a valere sul ‘Fondo’ non sono vincolate a specifica destinazione in quanto la disposizione normativa è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli Enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità. Le somme pertanto potranno essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi o delle infrastrutture utili e attesi da tutta la comunità locale”.




