Immobili occupati: il Viminale chiede il Censimento degli occupanti per velocizzare le operazioni di sgombero

Avvio di un Censimento degli occupanti sotto la regia dei “Servizi sociali” dei Comuni: questo il sentiero indicato dal Ministro dell’Interno per comprimere i tempi necessari per sgomberare gli immobili oggetto di occupazione arbitraria.

Con la Circolare n. 11001/123/111(1) del 1° settembre 2018, il Ministero dell’Interno ha impartito una serie di indicazioni rivolte ai Prefetti, esortandoli ad attivarsi in ogni modo possibile per rendere più efficace l’azione di contrasto a questo fenomeno.

Pur riconoscendo, nella Premessa, la bontà delle modifiche legislative e delle indicazioni introdotte in questo senso dal Dl. n. 14/2017 (c.d. “Decreto Sicurezza”) e dalla Circolare 1° settembre 2017, il Dicastero lamenta infatti che ad oggi non sarebbero stati compiuti sufficienti passi avanti, se non rispetto alle misure di natura preventiva finalizzate a scongiurare nuove occupazioni.

Stando a quanto riportato nella Circolare, la lentezza dell’iter istruttorio preordinato all’esecuzione degli sgomberi ha fatto sì che il Viminale sia stato recentemente condannato a risarcimenti molto gravosi “sulla base di una asserita inerzia che avrebbe determinato una illegittima compromissione dei diritti fondamentali di proprietà e dell’iniziativa economica”.

Da qui la prima richiesta rivolta agli Enti pubblici proprietari di immobili temporaneamente inutilizzati ed alle Associazioni rappresentative della proprietà fondiaria, di attivarsi “per l’approntamento di tutte le misure di difesa passive o correnti alla tutela dei loro beni, volte a scoraggiare ogni forma di indebita intrusione negli stessi”.

Ma come muoversi invece con riferimento al pregresso? Attraverso l’avvio di un censimento, appunto, la cui richiesta è stata così motivata: secondo il Viminale, a rendere farraginosa e molto lenta l’esecuzione dei provvedimenti di sgombero è la difficoltà di dare attuazione alla previsione di cui all’art. 11 del Dl. n. 14/2017 che chiede ai Prefetti di individuare una scala di priorità che tenga conto della “tutela delle famiglie in situazioni di disagio economico o sociale”.

A differenza dei dati sugli immobili, le informazioni sulle singole situazioni delle persone presenti negli stabili non sono infatti facilmente reperibili e, secondo il Viminale, l’unica soluzione percorribile è quella di condurre appunto un Censimento degli occupanti, “anche in forma speditiva, sotto la regia dei ‘Servizi sociali’ dei Comuni e, laddove occorra, con l’ausilio dei soggetti del privato sociale, nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie, in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare, delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall’esecuzione dello sgombero”.

Nelle intenzioni del Dicastero, il Censimento dovrebbe consentire di:

– identificare esattamente gli occupanti;

– chiarire come sono composti i nuclei familiari così da determinare se ci sono minori o altre persone in condizioni di fragilità;

– verificare, attraverso l’Anagrafe tributaria ed eventuali specifici accertamenti da demandare alla Guardia di Finanza, la situazione reddituale degli occupanti, della loro rete parentale e l’eventuale “esistenza di legami di carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli interessati”;

– verificare la condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale.

Il Ministero ha enfatizzato la necessità di condurre queste operazioni con la massima rapidità, sfruttando ove possibile le risultanze dei registri di Anagrafe, o anche dei dati in possesso di altre P.A., nonché degli stessi “Servizi sociali” per quegli occupanti che già beneficiano di eventuali prestazioni assistenziali.

Tutto ciò premesso, la Direttiva specifica che “soltanto qualora all’esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità interessati dall’esecuzione dello sgombero sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione, i ‘Servizi sociali’ dei Comuni dovranno attivare gli specifici interventi”. Per tutti gli altri invece “potrà essere ritenuta sufficiente l’assunzione di forme più generali di assistenza, da rendersi nell’immediatezza dell’evento”.

Solo successivamente – dopo che quindi lo sgombero sarà già stato portato a termine – gli Enti preposti dovranno “compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano permettere via via di sostenere i percorsi d’inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità, anche all’interno di complessive strategie di intervento condivise con le Regioni”.

di Veronica Potenza

 

Circolare Ministero Interno 1 settembre 2018