In quali casi un’Amministrazione può affidare direttamente la gestione di un Impianto sportivo, senza Gara pubblica ? La risposta arriva dall’Autorità nazionale Anticorruzione, che con il Parere di funzione consultiva n. 33, approvato dal Consiglio dell’Autorità l’8 ottobre 2025, ha chiarito i presupposti ed i limiti di applicazione dell’art. 5 del Dlgs. n. 38/2021.
Le condizioni per l’affidamento diretto
Secondo Anac, la deroga all’evidenza pubblica è consentita solo in presenza di circostanze rigorosamente definite.
In particolare:
- deve esserci una sola Proposta presentata all’Ente Locale;
- la Proposta deve provenire da una Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro;
- deve riguardare un Impianto da rigenerare, riqualificare o ammodernare, non più adeguato alle esigenze funzionali;
- la Proposta deve includere un Progetto preliminare e un Piano di fattibilità economico-finanziaria;
- l’obiettivo deve essere quello di favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile;
- il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 36/2023).
Trasparenza e pubblicità
Pur trattandosi di un affidamento diretto, l’Ente Locale è comunque tenuto a garantire pubblicità e trasparenza, pubblicando sul proprio sito istituzionale il progetto ricevuto e le motivazioni alla base della scelta.
Anac precisa che la norma è applicabile esclusivamente nei casi in cui una sola Associazione o Società sportiva dilettantistica presenti di propria iniziativa un Progetto di riqualificazione e successiva gestione dell’Impianto, con finalità sociali e inclusive.
Motivazione obbligatoria
L’Autorità sottolinea che l’applicazione dell’articolo 5 del Dlgs. n. 38/2021, trattandosi di una deroga al principio di concorrenza, deve essere puntualmente motivata nel Provvedimento comunale di affidamento, con l’indicazione di tutti i presupposti richiesti dalla norma.
La dichiarazione del Presidente Busìa
“Come Autorità garante della concorrenza negli Appalti – ha dichiarato il Presidente, Giuseppe Busìa – pur tutelando i principi, anche di derivazione europea, di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, abbiamo inteso venire incontro alle piccole Società sportive di valenza comunitaria, che promuovono aggregazione e inclusione sociale e giovanile. Ci riserviamo di adottare ulteriori iniziative per definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma, in coerenza con il ‘Codice dei Contratti pubblici’ (Dlgs. n. 36/2023) e le Direttive europee del 2014”.




