Delibera n. 420 del 18 settembre 2024
In questo caso specifico, una Società chiede un parere sulla correttezza dell’importo stabilito come base d’asta, poiché ritiene che “il rapporto contrattuale non sia sostenibile se la base d’asta non copre adeguatamente i costi del lavoro e gli altri costi necessari per eseguire correttamente il servizio richiesto dal Bando”.
L’Anac chiarisce che, nel definire la base d’asta, la Stazione appaltante deve considerare, non solo il costo della manodopera, calcolato in base alle Tabelle ministeriali e al Ccnl. di riferimento, ma anche tutti i costi relativi alle prestazioni richieste dal Capitolato speciale d’appalto. Questo è necessario per garantire una corretta concorrenza tra tutti gli operatori interessati a partecipare.






