Imposta di bollo e Imposta di registro: l’Agenzia chiarisce il regime fiscale sulle Convenzioni tra Enti pubblici e tra P.A. e privati

Con la Risposta n. 183 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale ai fini dell’Imposta di bollo e dell’Imposta di registro in relazione a Convenzioni tra Enti pubblici e tra Enti pubblici e soggetti privati.

Il soggetto istante è rappresentato da una Provincia che redige e stipula, Convenzioni con soggetti privati, Convenzioni con altre Amministrazioni, e talvolta Convenzioni miste con Comuni e soggetti privati, al fine di ripartire i costi relativi alla costruzione di opere infrastrutturali.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla Provincia, premette che, in linea generale, sono soggette all’Imposta di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/72, le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie (…)”.

In riferimento ai casi di esenzione, l’art. 16, della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/72, prevede che sono esenti in modo assoluto gli “atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. Nell’ambito applicativo dell’art. 16 rientrano senza dubbio, in conformità al Principio dell’elenco tassativo, le Convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 16, Convenzioni che sono quindi esenti da Imposta di bollo.

Con riferimento invece alle Convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre P.A., si ritiene che siano soggette all’Imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa.

In relazione all’Imposta di registro applicabile alle Convenzioni, l’art. 1 della Tabella allegata al Tur include, tra gli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, gli “atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, Province e Comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni”.

Inoltre, l’art. 2, della Tariffa, Parte II, allegata al Tur, individua, tra gli atti soggetti a registrazione, solo in caso d’uso, le “scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’art. 5, della Tariffa, Parte I quando l’ammontare dell’Imposta risulti inferiore a Euro 200 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in Società o Enti di cui all’art. 4, Parte Prima, o di titoli indicati nell’art. 8 della Tabella”.

L’art. 2 sopra riportato, in un’ottica di semplificazione, considera lo scarso gettito che deriverebbe dagli atti di minimo valore economico, vale a dire quegli atti da cui deriverebbe un’imposta inferiore a Euro 200, e pertanto ne dispone la tassazione in misura fissa solo in caso d’uso.

In relazione all’art. 1 della Tabella sopra riportato, si osserva che tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Si ritiene che l’espressione “gestione dei loro patrimoni” contenuta nell’art. 1 citato, nel suo significato sia giuridico che economico, riguarda indistintamente tutti gli atti che ineriscono alla cura, all’amministrazione del patrimonio, con l’avvertenza che quest’ultimo termine deve intendersi, in conformità al significato che lo stesso riveste nel “Regolamento sulla contabilità generale dello Stato”, tutto il complesso di beni sia demaniali che patrimoniali. Il Legislatore tributario si è voluto riferire, nell’art. 1 citato, agli atti posti in essere iure imperii e non iure privatorum.

Atteso quanto sopra, gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale, sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’Imposta di registro e ciò indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la Convenzione.

Per le Convenzioni tra P.A., qualora le Convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’art. 9 della Tariffa (“Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”), le stesse dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’Imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’art. 43 del Tur. Inoltre, se nell’ambito delle Convenzioni stipulate dalla Provincia istante l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’art. 35 del Tur, che al comma 1 dispone che “se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’Imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.

di Alessio Malucchi