Imposta di bollo su fatture elettroniche: i codici-tributo per il versamento conseguente al controllo automatizzato, anche di sanzioni e interessi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 287/E del 31 maggio 2024, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i Modelli “F24” e “F24 EP”, dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 287e del 31 maggio 2024, ha istituito i seguenti codici-tributo per il versamento, tramite i Modelli “F24” e “F24 EP”, dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’art. 2, del Decreto Mef 4 dicembre 2020:

• “A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;

• “A401” intitolato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”;

• “A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, delle informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, i citati codici-tributo sono esposti secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nella Sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • i campi “codice atto” e “riferimento B” sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • il campo “riferimento A” non è valorizzato.