Imposta di registro, ipotecaria e catastale a carattere agevolato per i “Piani urbanistici particolareggiati”

Nella Sentenza n. 2883 del 12 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici hanno chiarito che il beneficio dell’assoggettamento all’Imposta di registro nella misura dell’1% ed alle Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a “Piani urbanistici particolareggiati”, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro 5 anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente. In particolare, è stato precisato dalla Suprema Corte, che il detto beneficio si applica a condizione che l’acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell’area, in quanto la ratio della norma è quella di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio. Dunque, non spetta detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l’intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l’intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 2883 del 12 febbraio 2016