Imposta di soggiorno: concorso tra giurisdizione tributaria e contabile

Corte dei conti, Sezione Centrale d’Appello, Sentenza n. 93 dell’11 luglio 2025

La questione riguarda la responsabilità di chi gestisce strutture ricettive e riscuote dai clienti l’Imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, senza poi versarla al Comune. In passato, questi soggetti erano considerati agenti contabili, cioè persone incaricate di maneggiare denaro pubblico per conto dell’amministrazione, soggetti quindi alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi degli artt. 74 Rd. n. 2440/1923, 178 Rd. n. 827/1924, art. 93 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011. Tuttavia, con l’art. 180, comma 3, del Dl. n. 34/2020, è stata introdotta una modifica all’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, con l’inserimento del comma 1-ter, che qualifica i gestori come responsabili del pagamento dell’Imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sul turista. Successivamente, l’art. 5-quinquies del Dl. n. 146/2021, ha attribuito efficacia retroattiva a tale norma, rendendola applicabile anche ai fatti avvenuti prima del 19 maggio 2020.

Sulla base di questa Riforma, il Giudice di I grado ha ritenuto che i gestori non fossero più Agenti contabili, ma soltanto responsabili d’imposta, e che quindi che la causa dovesse passare alla giurisdizione tributaria, regolata dall’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992.

La Sezione ha, però, ritenuto che questa interpretazione non sia corretta. Afferma che la nuova qualifica di responsabile d’imposta non esclude né sostituisce quella di agente contabile. Il gestore continua a svolgere compiti concreti e materiali come informare i clienti, raccogliere dati, conservare ricevute, compilare moduli e, soprattutto, incassare l’imposta e versarla all’amministrazione comunale. Questo insieme di attività costituisce un rapporto di servizio con l’Ente pubblico e implica maneggio di denaro pubblico, che è l’elemento chiave per configurare la qualifica di agente contabile, anche di fatto.

La Sezione ricorda che il soggetto passivo del Tributo resta il turista (come stabilito dall’art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011), mentre il gestore ha una responsabilità accessoria, in base all’art. 64, comma 3, del Dpr. n. 600/1973, in quanto obbligato per legge al versamento. L’attività del gestore, secondo la Sezione, resta quindi pubblicistica e contabile, e ciò giustifica l’intervento della giurisdizione contabile in caso di danno erariale da omesso riversamento. In sostegno di questa tesi, la Sezione richiama anche casi analoghi previsti dall’Ordinamento, come quello del notaio che, ricevendo denaro dai clienti per il pagamento di imposte (registro, ipotecarie, catastali), è ritenuto agente contabile pubblico (Corte dei conti, Sezione I Appello, Sentenza n. 410/2010). In linea con questa giurisprudenza, anche il gestore turistico, quando trattiene somme di denaro pubblico senza versarle, può essere sottoposto al giudizio contabile per danno erariale.

La Sezione chiarisce infine che la competenza del Giudice tributario per i ricorsi contro atti dell’Amministrazione finanziaria (come accertamenti o sanzioni) non esclude la possibilità che, nei casi di irregolarità nella gestione del denaro pubblico, la stessa vicenda possa essere giudicata anche dalla Corte dei conti. Questa possibilità di “concorrenza tra giurisdizioni” è già riconosciuta in altri Settori del diritto pubblico e serve a rafforzare la tutela dell’interesse erariale, evitando però sovrapposizioni o doppi rimborsi.

In conclusione, la Sezione afferma che le 2 qualifiche possono coesistere: il gestore della Struttura ricettiva è responsabile d’imposta per legge, ma resta anche Agente contabile se ha materialmente incassato l’Imposta dai turisti e non l’ha versata al Comune. In questi casi, è la Corte dei conti a dover giudicare, perché si tratta di una gestione irregolare di denaro pubblico, e il processo deve continuare davanti a questo Giudice.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.