Imposta di soggiorno: “no” ad ulteriori dichiarazioni da inviare ai Comuni oltre al Modello dichiarativo ministeriale

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze la Risoluzione Mef 9 febbraio 2023, n. 1/Df, rubricata “Imposta di soggiorno – Art. 4 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Dichiarazione – Annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021 – Quesito”.

All’interno della Risoluzione, il Ministero fornisce chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo dell’Imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, ai sensi del quale la Dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con il Decreto Mef 29 aprile 2022.

Il Ministero ricorda che nelle Faq n. 8 e 9 pubblicate sul proprio sito in merito alla Dichiarazione in parola, è stato chiarito che per l’anno 2022, che risulta essere il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del Modello ministeriale, i soggetti che hanno presentato una Dichiarazione o una Comunicazione al Comune per le annualità d’imposta 2020 e 2021 seguendo quanto comunicato dal Comune stesso, non sono obbligati a ripresentare la Dichiarazione telematica per le predette annualità.

Nelle Faq è stato inoltre chiarito che, a partire dall’annualità d’imposta 2022, il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo Modello ministeriale per la Dichiarazione.

All’interno del quesito posto al Mef viene richiesta la conferma di quanto contenuto all’interno della Faq, e se l’utilizzo del Modello ministeriale esonera i soggetti dalla presentazione di ulteriori Comunicazioni ai Comuni.

Sul punto, il Mef conferma quanto riportato all’interno delle Faq, posto che la presentazione del Modello ministeriale rappresenta l’unica modalità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo previsto dalla normativa.

Infine, il Ministero precisa che non sono previste normative che dispongano una facoltà in capo all’Ente di predisporre autonomamente Modelli di dichiarazione. Peraltro, la previsione di ulteriori forme di Comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del Modello ministeriale costituirebbe una duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i Principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6 della Legge n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”).