Nell’Ordinanza n. 13634 del 21 maggio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che l’esenzione dall’Imposta sulla pubblicità è prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del Dlgs. n. 507/1993, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono.
Non trova quindi applicazione per i pannelli esposti su distributori automatici, raffiguranti i prodotti commercializzati individuati da un proprio marchio, sia perché tali distributori non possono considerarsi “sede” di svolgimento dell’attività commerciale, sia perché detti pannelli, in quanto mezzi pubblicitari raffiguranti il marchio del prodotto, non possono essere considerati “insegne di esercizio”. Dunque, in base a quanto sopra precisato, risulta evidente che le cabine per fototessera e/o le postazioni automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte, né al concetto di sede legale, né a quello di sede effettiva di esercizio dell’attività sociale. Pertanto, le insegne esposte sul distributore di fotografie non possono essere qualificate quali “insegne di esercizio” bensì quali insegne pubblicitarie e come tali non possono essere ritenute esenti dal pagamento dell’Imposta.




