Imposte di registro, ipotecaria e catastale: decadenza della agevolazione per la quota non edificata della superficie edificabile

Nell’Ordinanza n. 17333 del 31 agosto 2020 Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che in materia di agevolazioni tributarie, la fruizione del beneficio dell’assoggettamento all’Imposta di registro dell’ 1% ed alle Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/2000, vigente ratione temporis, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a Piani urbanistici particolareggiati, presuppone l’integrale realizzazione di una nuova costruzione, dovendosi escludere la sufficienza dell’esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di Convenzione di lottizzazione, in quanto il requisito richiesto per il beneficio in analogia con quanto disposto dall’art. 2645-bis, comma 6, del Cc., può ritenersi integrato solo quando l’edificio, sebbene non del tutto completato, sia stato eseguito a rustico, con mura perimetrali e copertura, così da assumere nitide caratteristiche funzionali e di reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile conformità delle prescrizioni urbanistiche. Dunque, deve escludersi il beneficio de quo ove alla scadenza del quinquennio solo un edificio tra quelli previsti dal Piano particolareggiato presenti le caratteristiche del rustico, mentre un altro risulti mancante del 20% di copertura e del 30% di tamponature esterne e, nella residua area, siano state create le sole fondazioni per ulteriori corpi aggiuntivi.