Imposte dirette: i “buoni-mobilità” concessi dal Comune ai cittadini rappresentano dei contributi e non costituiscono reddito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 274 del 4 marzo 2023, ha chiarito che i “buoni mobilità” che i cittadini ricevono dal loro Comune di residenza, in base ad un Protocollo d’intesa con la Regione, a titolo di incentivi chilometrici, non concorrono a formare il loro reddito ai fini delle Imposte dirette.

Il soggetto istante è una Unione di Comuni a cui, per effetto della Convenzione sottoscritta con alcuni Comuni del territorio, è stato conferito il “Servizio gestione e amministrazione del personale” dal 1° gennaio 2015.

L’Unione rappresenta che il personale dipendente è stato allo stesso trasferito dal 2018 e che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall’art. 12, comma 1, del Dl. n. 115/2022, entro il limite complessivo di Euro 600,00, nell’ambito della Contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.

L’Unione precisa che uno dei Comuni aderenti alla Convenzione citata ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Regione che, nell’ambito dell’iniziativa di promozione di comportamenti virtuosi per la Mobilità sostenibile, prevede il riconoscimento di “buoni mobilità” a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di Mobility management.

I suddetti “buoni mobilità”, a valere su una disponibilità di fondi assegnati al predetto Comune dalla Regione, possono raggiungere l’importo pro-capite massimo di Euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all’iniziativa, con bonifico periodico all’Iban indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.

Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all’iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell’Unione.

Ciò posto, l’Unione ha chiesto se tali “buoni mobilità” debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’art. 51, comma 3, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di Euro 600 di cui al citato Dl. n. 115/2022 (successivamente innalzato a Euro 3.000 dall’art. 3 del Dl. n. 176/2022).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del Tuir, costituisce presupposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo art. 6 (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi). Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.

Nel caso di specie, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale riguardanti il Progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per la Mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica in 13 Comuni con popolazione maggiore uguale a 50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell’aria e specificatamente del numero annuale di superamento del limite giornaliero del particolato pm10, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un “Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di Aziende ed Enti ubicati nel comune”. La finalità del predetto Avviso è di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale, e prevede quindi che i “buoni mobilità” sono destinati ai lavoratori dipendenti di Aziende ed Enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, a partire indicativamente da giugno 2022 fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023. I “buoni mobilità” sono fissati nella misura di 20 centesimi a km. e nella misura massima di Euro 40 mensili per ogni lavoratore dipendente.

I singoli lavoratori possono procedere a “candidarsi” e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

– il datore di lavoro ha aderito al Programma in risposta al presente Avviso;

– il Comune ha accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita App di monitoraggio;

– il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla App di monitoraggio.

Il “buono-mobilità” è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di Aziende ed Enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune e, la circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti dell’Unione istante non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla Mobilità sostenibile.

Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l’Unione istante), bensì nella promozione da parte dell’Amministrazione comunale di “comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale”.

Detto contributo dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile, né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 del medesimo Tuir. Ne consegue così che, non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo del “buono-mobilità”, non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’art. 51 del Tuir.

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