Imprese e lavoratori autonomi: le proposte all’esame del Parlamento contenute nel “Ddl. stabilità”

Tra le molte disposizioni attualmente al vaglio del Parlamento nell’ambito dell’esame del testo della “Legge di stabilità 2016”, segnaliamo che l’art. 9, comma 9, introduce una serie di misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le Imprese e i lavoratori autonomi.

Il citato comma 9 va a sostituire interamente l’art. 26 del “Decreto Iva” in tema di variazione dell’imponibile o dell’imposta. Le modifiche riguardano, in particolare, la disciplina inerente al recupero dell’Iva sui crediti in sofferenza nei confronti di soggetti assoggettati a procedure concorsuali.

Il soggetto debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale “dalla data della Sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

In caso di variazione dovuta al mancato pagamento del cessionario o committente, il cedente o prestatore del servizio può emettere nota di variazione a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedura concorsuale o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio-decreto n. 267/42 o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un Piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del Rd. n. 267/42.

Con i commi 5 e 6 del nuovo art. 26 del “Decreto Iva” si stabilisce che il soggetto cessionario assoggettato a procedura concorsuale non è obbligato alla registrazione della nota di credito a norma dell’art. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72 e che, nel caso in cui il cedente o prestatore riceva, in seguito all’effettuazione della variazione in diminuzione per mancato pagamento, il pagamento totale o parziale del corrispettivo, dovrà effettuare nuova variazione in aumento e riversare l’Imposta corrispondente al corrispettivo pagato.

In caso invece di risoluzione contrattuale relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica derivante la nota di variazione viene effettuata soltanto per quelle prestazioni in cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente non abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Infine, non di minor rilevanza è la disposizione prevista al comma 10 consistente nella facoltà, in caso di “reverse charge”, per i cessionari o committenti di compiere la variazione in diminuzione in quanto soggetti debitori d’imposta in seguito alla riduzione della base imponibile per le motivazioni di cui al comma 2.

Si evidenzia poi che l’art. 14, comma 1, conferma, anche per l’anno 2016, l’aliquota contributiva di cui all’art. 1, comma 79, Legge n. 247/07, per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, iscritti alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 355/95, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Il comma 2 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un fondo con dotazione finanziaria di 10 milioni di Euro per l’anno 2016 e 50 milioni di Euro annui a decorrere dall’anno 2017, al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.