Nell’Ordinanza n. 4166 del 19 febbraio 2020 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda la falsa separazione delle residenze tra marito e moglie, con lo scopo di vantare una doppia esenzione Imu. I Giudici di legittimità osservano che l’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011 statuisce che “l’Imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 […]. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed
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