Imu e Fondi comuni di investimento: la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento in capo alla Società di gestione

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16421 del 27 maggio 2025

La controversia riguarda il pagamento dell’Imu su alcuni immobili appartenenti a un Fondo comune di investimento.

La Società di gestione del Fondo aveva ricevuto un’ingiunzione di pagamento per l’Imposta dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni, e aveva impugnato la decisione dei Giudici di merito, sostenendo che il pagamento dell’Imu spettasse al Fondo stesso e non alla Società di gestione. La Società richiamava, a sostegno della propria tesi, l’autonomia patrimoniale del Fondo e il fatto che questo fosse stato sottoposto a liquidazione giudiziale, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto insinuarsi nella procedura di liquidazione per ottenere soddisfazione del credito.

La Suprema Corte ha chiarito che il Fondo comune di investimento non ha una propria soggettività giuridica: si tratta di un patrimonio separato della Società di gestione del risparmio, che ne è l’unica titolare formale. Pertanto, la Società di gestione è il soggetto passivo dell’Imu sugli immobili intestati al Fondo e, quindi, l’unica tenuta al pagamento dell’Imposta, anche quando il Fondo sia sottoposto a liquidazione giudiziale. Ciò vale, in particolare, per i debiti relativi a periodi d’imposta precedenti la liquidazione stessa, come nel caso esaminato. I Giudici di legittimità hanno sottolineato che, pur rispondendo l’obbligazione nei limiti del patrimonio del Fondo, questo limite rileva solo nella fase esecutiva e non può essere invocato per sottrarsi al pagamento durante il processo.

Inoltre, la Suprema Corte ha escluso che vi sia stata una doppia imposizione e ha confermato la correttezza del calcolo dell’Imposta effettuato dal Comune, rilevando che la Società non aveva presentato alcuna Dichiarazione per rettificare i dati inizialmente comunicati. La circostanza che la Società fosse catastalmente intestataria degli immobili è stata considerata elemento sufficiente per qualificarla come soggetto passivo dell’Imu.

Infine, i Giudici di legittimità hanno osservato che eventuali precedenti relativi a Imposte diverse, come l’Iva, non sono applicabili, trattandosi di tributi fondati su presupposti del tutto distinti.

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Società e l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio, confermando che l’obbligo d’imposta grava sulla Società di gestione, pur nei limiti del patrimonio separato del Fondo.

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