Imus: il nuovo prelievo “resta al palo” fino all’emanazione del Regolamento ministeriale

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento delle Finanze, la Risoluzione 12 gennaio 2015, n. 1/DF, avente ad oggetto “Entrata in vigore dell’Imposta municipale secondaria (Imus) di cui all’art. 11 del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23. Vigenza della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), del relativo canone, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (Icpdpa) e del Canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp). Quesito”.
Il Dipartimento delle Finanze, con il Documento in analisi, ha fornito chiarimenti in merito all’introduzione dell’Imposta municipale unica secondaria (Imus) di cui all’art. 11, del Dlgs. n. 23/11. Nello specifico, è stato chiesto se, a seguito del mancato rinvio al 2016 dell’introduzione della citata Imus, i tributi e i canoni che essa stessa sostituisce debbano considerarsi non più vigenti.
Il Dipartimento ha ricordato che l’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 23/11, prevede che “l’Imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall’anno 2015, con Deliberazione del Consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il Canone per l’autorizzazione ali installazione dei mezzi pubblicitari”, mentre il successivo comma 2 dispone che “con Regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della (…) Legge n. 400/88, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell’Imposta municipale secondaria”.
L’entrata in vigore dell’Imus, originariamente prevista per l’anno 2014, è stata rinviata al 1° gennaio 2015 dall’art. 1, comma 714, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”).
Il Mef ha successivamente chiarito che, da una lettura sistematica delle disposizioni contenute all’interno del Dlgs. n. 23/11, risulta chiaro che i Comuni possono introdurre l’Imus solo a seguito dell’emanazione del Regolamento governativo previsto dall’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 23/11. Di conseguenza, la mancata emanazione di quest’ultimo Provvedimento non comporta l’automatica abolizione dei tributi e dei canoni che l’Imus è destinata a sostituire (Tosap, Cosap, Imposta di pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e Cimp).
Per quanto concerne l’impossibilità, per il Comune, di normare l’Imus fintanto che non venga emanato il Regolamento governativo, il Mef ha precisato che l’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 23/11, ha espressamente previsto che il Regolamento comunale d’introduzione dell’Imus deve conformarsi ai criteri contenuti all’interno del Regolamento ministeriale, escludendo così la possibilità per l’Ente di definire i tratti essenziali del prelievo. Il solo dettato dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 23/11, non risulta sufficiente per il compiuto esercizio, da parte dell’Ente Locale, della propria potestà regolamentare, poiché mancherebbero alcune disposizioni normative fondamentali per la completa disciplina dell’Imus.
Il Ministero ha inoltre ricordato che l’art. 11, comma 2, lett. c), n. 3), del Dlgs. n. 23/11, ha previsto la “fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del comune”. L’esplicazione di tale criterio è demandata esclusivamente al Regolamento governativo poiché, in mancanza di tariffe massime applicabili, la loro individuazione da parte di ciascun Comune sarebbe contraria al principio della riserva di legge contenuto nell’art. 23, della Costituzione ed assorbito dall’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, il quale ha previsto che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.
Il Mef, al fine di avvalorare la tesi della mancata abrogazione automatica dei Tributi sostituiti dall’Imus, richiama la normativa relativa all’Imposta di soggiorno, di cui all’interno dell’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 23/11; con riferimento al citato prelievo la norma ha previsto che “nel caso di mancata emanazione del Regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”.
Atteso che per l’Imus non è prevista una disposizione simile, di conseguenza tale mancanza deve essere interpretata come impossibilità per il Comune di disciplinare ed introdurre l’Imus in assenza del relativo Regolamento governativo.
Il Dipartimento delle Finanze ha concluso che, fino a quando non sarà emanato il Regolamento governativo, i Comuni non potranno istituire autonomamente l’Imus con Regolamento comunale, e che continuano ad applicarsi la Tosap, il Cosap, l’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il Cimp.
Sulla Risoluzione Mef, l’Ifel – nel condividere quanto avanzato dal Mef – ha sollecitato, con la Nota 13 gennaio 2015, l’emanazione di un provvedimento normativo che differisca l’entrata in vigore della disposizione al 1° gennaio 2016.
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