In base alle novità introdotte dalla nuova “Legge di bilancio”, quali sono le Sezioni da compilare nella relazione di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ?

Il testo del quesito:

In relazione ai nuovi prospetti del risultato di amministrazione introdotti dal Dm. 1° agosto 2019, si chiede quanto segue:

1. è obbligatoria la compilazione degli allegati: a1-avanzo accantonato, a2-avanzo vincolato, a3-avanzo destinato, ovvero è obbligatoria la compilazione solo dell’allegato a2-avanzo vincolato se viene applicato l’avanzo vincolato al bilancio di previsione 2020-2022 ? 

2. nel Prospetto a2 compare la colonna ‘Cancellazione nell’esercizio N di impegni finanziati dal ‘Fpv’ dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N’, si riferisce sempre ad impegni finanziati da risorse vincolate?

     Pare riferirsi a tutti gli impegni ma questo porterebbe ad inserire anche numeri esterni alla gestione dell’avanzo vincolato.

3. nel Prospetto equilibri del rendiconto per le seguenti voci si chiede:

–    risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’esercizio N: corrisponde alla voce c dell’allegato avanzo accantonato ovvero sono i nuovi accantonamenti disposti in corso d’anno ?

  • ”.

La risposta dei ns. esperti:

Con riferimento ai 3 quesiti posti, si precisa quanto segue:

  1. Facciamo presente però che la versione aggiornata del Principio 4.1, con riguardo al Prospetto del risultato di amministrazione presunto, indica chel’Allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e che deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e qualora preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42, comma 9, del presente Decreto, e dell’art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del Tuel. Quindi, qualora non venga prevista l’applicazione dell’avanzo accantonato al bilancio di previsione risulta non essere obbligatoria la compilazione dell’Allegato al bilancio di previsione a1, e stessa cosa viene per l’allegato a3 (l’Allegato a3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel Prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente solo nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione). Comunque, nonostante che i Prospetti di che trattasi risulteranno obbligatori solo a partire dal bilancio di previsione 2021-2023, reputiamo utile e opportuno (per maggior trasparenza e confronto temporale) già riportare tali Prospetti (tutti) nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022, in quanto già a partire dal rendiconto per l’esercizio 2019, ancorché solo in via sperimentale, dovranno essere compilati gli analoghi prospetti. Gli allegati a1, a2 e a3 del bilancio di previsione e del rendiconto non sono identici per il bilancio di previsione ed il rendiconto, in quanto, nel secondo caso, dovranno necessariamente tener conto delle quote accantonate e vincolate; in ogni modo hanno la medesima finalità di monitorare costantemente l’adeguatezza delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione;

2. nel Prospetto a2, la colonna “Cancellazione nell’esercizio N di impegni finanziati dal ‘Fpv’ dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N” si riferisce certamente ad impegni finanziati da risorse vincolate;

3. nel Prospetto degli equilibri di bilancio del rendiconto, nelle voci:

     – “Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’esercizio N” devono essere indicati i nuovi accantonamenti disposti in corso d’anno;

     – “Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio” vanno indicate le risorse vincolate applicate al bilancio, ma non impegnate.

di Giuseppe Vanni