Nella Delibera n. 223 del 13 novembre 2015 della Corte dei conti Puglia, il quesito riguarda l’assoggettamento della spesa relativa ad un incarico ex art 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 di Responsabile del Servizio di “Gestione del territorio, infrastrutture ed opere pubbliche” nel tetto di spesa per il lavoro flessibile stabilito dall’art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10.
La Sezione afferma che, a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 19, comma 6-quater, del Dlgs. n. 165/01, non è più operante la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110 del Tuel, con la conseguenza che si applicano nei confronti dei predetti gli ordinari limiti di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. La Sezione precisa che l’operare congiunto dell’abrogazione dell’art. 19 comma 6-quater, della nuova formulazione dell’art. 110 del Tuel, della modifica dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, senza contestuale menzione dell’esclusione di detti incarichi, sono fenomeni che scaturiscono tutti dall’applicazione di un unico testo di legge, il Dl. n. 90/14 convertito dalla Legge n. 114/14. Quindi, non trattandosi di interventi frammentati e frammentari sul piano diacronico, deve presumersi – secondo la Sezione – l’esistenza di una voluntas legis unitaria, che conduce alla conclusione che le spese per incarichi ex art 110 del Tuel (espressamente qualificati dal Legislatore come “contratti a tempo determinato”) sono soggetti al limite previsto per i contratti di lavoro flessibile.
Corte dei conti Puglia – Delibera n. 223 del 13 novembre 2015