Incarichi di staff negli Enti Locali: conferibilità a soggetti in quiescenza

Incarichi di staff negli Enti Locali: conferibilità a soggetti in quiescenza

Nella Delibera n. 38 del 26 novembre 2018 della Corte dei conti Basilicata, un Sindaco ha chiesto un parere sulla conferibilità di “incarichi di staff” negli Enti Locali, ed in particolare, sulla possibilità di assumere personale da destinare alla costituzione degli Uffici previsti dall’art. 90 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), specificando che si tratta di personale in quiescenza. La Sezione rileva che il vigente quadro normativo consente l’assunzione di personale in quiescenza per lo svolgimento di “incarichi di staffex art. 90 del Tuel, purché ciò avvenga nei limiti di cui all’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012. In sostanza, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto, è necessario verificare l’effettivo contenuto della prestazione dedotta in contratto. L’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, infatti circoscrive il divieto agli “incarichi dirigenziali e direttivi”, agli “incarichi di studio” ed agli “incarichi di consulenza”. Di conseguenza è possibile conferire, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 90 del Tuel, un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza (Corte dei conti Liguria, Delibera n. 27/16; Corte dei conti Calabria, Delibera n. 27/18 e Corte dei conti Umbria, Delibera n. 77/18). Infine, la Sezione ritiene che, essendo l’Ufficio “di staff” Organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie del Sindaco, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e delineare l’oggetto dell’incarico di collaborazione, così come l’utilità attesa dallo svolgimento dello stesso. Inoltre, andrebbe valutata la complessità della struttura organizzativa che dovrebbe essere tale da giustificare l’istituzione di un Ufficio, quale quello previsto dall’art. 90 del Tuel, finalizzato a svolgere un’attività di coordinamento e di indirizzo politico. Conseguentemente, anche in assenza di un espresso divieto legislativo, sarebbe quanto meno inopportuno prevedere l’istituzione di un Ufficio di staff in un Comune di ridotte dimensioni.


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