Nella Delibera n. 135 del 19 dicembre 2018 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere in relazione alla disciplina applicabile agli incentivi tecnici in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 13 e 13-bis del Dl. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, e successivamente dall’entrata in vigore dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 e all’abrogazione della pregressa disciplina. La Sezione rileva che il diritto all’incentivo deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate senza che possa essere modificato da disposizioni di legge successive che ne riducano i presupposti e ne limitino l’entità. Peraltro, la Sezione precisa che è ammessa la possibilità di disciplinare con Regolamento la distribuzione di risorse, che siano state già accantonate, anche in favore di soggetti che abbiano svolto l’attività incentivabile prima dell’adozione del relativo Regolamento.
Inoltre, posto che il Legislatore, con norma innovativa contenuta nella Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio per il 2018”) ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dall’art. 113, comma 5-bis del Dlgs. n. 50/2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale, i medesimi devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti Pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.






