Incentivi per funzioni tecniche: calcolo dell’importo in caso di adesioni a Convenzioni Consip

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 297 del 6 settembre 2024

Nella situazione esaminata, vengono poste 2 domande:

– come calcolare gli incentivi tecnici quando l’Ente aderisce a una Convenzione Consip SIE 4 (o situazioni simili) senza fare una gara, ma accettando direttamente la Convenzione Consip. La base di calcolo deve essere l’importo totale dell’affidamento, senza Iva e già ridotto dello sconto offerto, come indicato nell’ordine o contratto di adesione ? Oppure si deve considerare l’importo prima dello sconto ?;

– gli incentivi possono essere destinati alla fase di affidamento ? L’Ente può prevedere nel proprio Regolamento che una parte degli incentivi vada alla fase di affidamento per riconoscere il lavoro amministrativo (come la predisposizione dell’ordine di adesione), o devono essere completamente risparmiati ?

La Sezione, in riferimento al primo quesito risponde che, seguendo la prassi e la giurisprudenza, e in linea con i Principi di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, l’incentivo deve essere calcolato sull’importo totale dell’affidamento senza Iva e già ridotto dello sconto offerto, come riportato nell’ordine o contratto di adesione. Non si deve considerare l’importo prima dello sconto offerto nella gara Consip, poiché la fase di gara non è gestita dall’Amministrazione che effettua l’ordine. Quindi, non sarebbe logico riconoscere incentivi ai dipendenti per attività svolte da altri.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Sezione chiarisce che l’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 stabilisce in modo preciso quali funzioni possono essere incentivate. Queste includono attività come la programmazione della spesa, la gestione delle procedure di gara, l’esecuzione dei contratti pubblici, e altre attività specifiche legate all’esecuzione e collaudo tecnico. L’elenco è tassativo, il che significa che non possono essere incentivati altri compiti non espressamente previsti dalla norma. Inoltre, la Sezione richiama la Delibera n. 266/2023, ribadendo che solo le attività elencate nell’art. 113 (ora art. 45 del Dlgs. n. 36/2023) possono beneficiare di incentivi. Non è possibile estendere questi incentivi a funzioni non previste dalla legge.

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