Incentivi per funzioni tecniche: gestione finanziariae criteri di erogazione

Corte dei conti Veneto, Delibera n. 14 del 29 gennaio 2025

Nella richiesta di parere viene chiesto un chiarimento sull’interpretazione della normativa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023.

Il quesito si articola in 2 aspetti principali: il primo riguarda il profilo finanziario, ossia se il Comune debba prevedere specifici fondi nel bilancio per coprire gli incentivi in caso di concessione o appalto di servizi e, in assenza di tali stanziamenti, se sia possibile remunerare il personale con il pagamento di lavoro straordinario o con risorse destinate ai premi di performance.

Il secondo concerne i presupposti per l’erogazione degli incentivi, ossia se siano riservati solo ai servizi di particolare importanza o anche a quelli che superano la soglia di rilevanza europea, se l’elenco dei servizi incentivabili possa essere modificato dall’Ente, se la nomina facoltativa del Direttore dell’esecuzione dia comunque diritto agli incentivi e se i termini “prestazioni” e “interventi” includano sia i servizi che le forniture, con possibili effetti sulle soglie economiche previste per l’incentivazione.

Nel rispondere, la Sezione ha chiarito che gli incentivi tecnici seguono un sistema di regole già previsto dalla normativa precedente ma ora esteso anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con un conseguente possibile aumento dell’impatto finanziario. Tuttavia, l’art. 45, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, prevede che le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti possano adottare modalità alternative di retribuzione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, senza che ciò implichi un obbligo di destinazione specifica di risorse. Questo significa che il Comune può scegliere se prevedere o meno stanziamenti per gli incentivi, ma ogni decisione deve comunque rispettare il Principio di invarianza finanziaria, il quale impone che eventuali nuove spese siano coperte da risorse già previste nel bilancio o compensate attraverso risparmi o maggiori entrate.

Per orientare l’Amministrazione nell’esercizio di questa discrezionalità, la Sezione ha richiamato 2 Principi fondamentali. Il primo è il Principio del risultato, stabilito dall’art. 1, comma 4, che guida l’attribuzione degli incentivi in base alla Contrattazione collettiva. Il secondo è il Principio di invarianza finanziaria, che vincola l’applicazione del “Codice” e garantisce che le spese non generino squilibri di bilancio. Se l’erogazione degli incentivi comporta costi aggiuntivi che superano le risorse disponibili, l’Ente dovrà trovare una copertura adeguata attraverso risparmi o maggiori entrate, evitando di incidere negativamente sui conti pubblici. Infine, per quanto riguarda la possibilità di remunerare le funzioni tecniche attraverso il lavoro straordinario, la Sezione ha precisato che qualsiasi modalità alternativa di retribuzione deve escludere sovraincentivazioni e rispettare il principio di onnicomprensività del trattamento economico.

Gli incentivi possono essere riconosciuti solo per attività espressamente previste dalla legge e caratterizzate da un livello di complessità tale da giustificare una deroga alle regole generali sulla retribuzione del personale.

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