Incentivi per funzioni tecniche: il Mit chiarisce in via perentoria che l’Irap rappresenta un onere aggiuntivo a carico del bilancio degli Enti

Il Mit è intervenuto di nuovo in tema di copertura della spesa Irap nel caso degli incentivi per funzioni tecniche, chiarendo in via perentoria (rispetto al suo precedente Parere n. 2986 del 2024) che detta spesa deve trovare copertura nel quadro economico dell’intervento e deve essere accantonata in aggiunta alle quote del 20% e dell’80%

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Parere 3 aprile 2025, n. 3358, è intervenuto di nuovo in tema di copertura della spesa Irap nel caso degli incentivi per funzioni tecniche, chiarendo in via perentoria (rispetto al suo precedente Parere n. 2986 del 2024, in cui aveva fornito una riposta dubbia) che detta spesa deve trovare copertura nel quadro economico dell’intervento e deve essere accantonata in aggiunta alle quote del 20% e dell’80%.

Nel Parere si legge infatti quanto segue: “Con riferimento al quesito posto, giova premettere che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento citato (Regolamento Itaca recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche) in quesito, gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L’art. 45 (del Dlgs. n. 36/2023, Codice degli appalti) indicato fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, l’accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l’Irap. L’imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. Si noti che l’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’art. 45, commi 6 e 7, del Codice”, riservando infine al punto 18) “Iva ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, si conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80% pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge

Alla luce del Parere in commento, riteniamo che gli Enti possano procedere in conformità dello stesso, per evitare contenziosi, auspicando tuttavia che anche la giurisprudenza futura (quella ad oggi contraria all’ultima posizione espressa dal MIT) si adegui allo stesso, superando le vecchie posizioni.