Nella Sentenza n. 7355 del 24 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che il Giudice ordinario (nel pronunciare sull’opposizione alla stima della indennità di espropriazione) dichiara l’obbligo del Comune a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Servizio gestione depositi”) la somma dovuta a titolo di indennità di esproprio ma non può condannare la stessa Amministrazione al pagamento, perché, una volta determinata definitivamente l’indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi su di essa. Perciò, si configura un obbligo di facere, consistente nel deposito, dovendosi evitare che l’Amministrazione, dopo il pagamento, sia esposta a ripetizioni di indebito, così richiedendo che il pagamento non sia effettuato sino a che ci siano contestazioni. Peraltro, i Giudici chiariscono che così come il provvedimento finale della procedura di pagamento è attribuito all’Autorità amministrativa quando non siano insorte questioni nel corso della procedura di svincolo e, quindi, sostanzialmente non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, allo stesso modo in tale ipotesi la procedura di svincolo entra nel processo di ottemperanza al giudicato, con possibile ricorso al Commissario ad acta anche per disporre l’ordine di pagamento. Qualora invece tali questioni inerenti opposizioni di terzi emergano, il giudizio di ottemperanza del Giudice amministrativo si arresta, venendo in rilievo l’applicazione dell’art. 29 Dpr. n. 327/2001 e la giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di controversia non inerente l’esercizio del potere amministrativo ma “questioni patrimoniali” ad esso connesse, sostanziate dalla pretesa del riconoscimento e del pagamento dell’indennità all’espropriato o a soggetto terzo. Pretese azionabili con azioni di accertamento e eventuale condanna davanti al Giudice ordinario.