Informativa Antimafia: sopravvenienza di fatti favorevoli

Nella Sentenza n. 2324 del 9 aprile 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del Dlgs. n. 159/2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano, la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo. I Giudici hanno chiarito sul piano letteraleche la clausola rebus sic stantibus, prevista dall’art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 159/2011, comporta che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore (ad esempio, in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’Impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’Informativa), l’Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di Sicurezza e di Ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso. Tuttavia, i Giudici sottolineano che, in caso di ripetute e strumentali reiterazioni di domande dirette ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’Interdittiva in corso di validità, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso, la Prefettura può limitarsi:
– a verificare se la domanda sia accompagnata da un fatto realmente nuovo, perché sopravvenuto ovvero non conosciuto, che possa essere ritenuto effettivamente incidente sulla fattispecie (es. effettiva cessione dell’Impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata);
– a valutare quindi se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di Sicurezza e di Ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
In caso di esito negativo di detta verifica, la Prefettura può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, adottare un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di Sentenze di conferma della legittimità dei precedenti provvedimenti.
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