Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 210 del 31 luglio 2025
La questione riguarda il significato da attribuire all’espressione “spese di viaggio” prevista dall’art. 21, comma 5, della Lr. siciliana n. 30/2000 e dall’art. 84, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000.
L’Ente richiedente ha domandato se essa possa essere interpretata in senso estensivo, comprendendo anche le spese di vitto sostenute dagli amministratori residenti fuori dal Comune sede dell’Ente, e se sia possibile disciplinare la materia con regolamenti interni.
La norma di cui all’art. 84, comma 3, del Tuel, ha sempre previsto unicamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, intese come costi di trasporto dal luogo di residenza alla sede dell’ente, senza includere spese di vitto o pernottamento.
La diversa interpretazione, richiamata in alcune pronunce, riguarda invece il comma 1 dello stesso articolo che disciplina le missioni e non è applicabile al caso in esame. La ratio della disposizione del comma 3 è assicurare la possibilità di partecipare alle sedute e all’attività istituzionale senza oneri di trasporto, non rimborsare ulteriori costi di soggiorno. Pertanto la Sezione ha escluso che possano essere riconosciute le spese di vitto nell’ambito del rimborso per “spese di viaggio”.






