Istituzione sede farmaceutica: se la prima Delibera è annullata quella successiva dev’essere qualificata come nuova determinazione

La Sentenza n. 2956 del 15 giugno 2015 del Consiglio di Stato evidenzia che la qualificazione dell’atto amministrativo debba essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del nomen juris assegnatogli dall’Autorità emanante. Pertanto, in coerenza con il summenzionato criterio interpretativo, a sua volta espressivo del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti giuridici, i Giudici rilevano che, nel caso in esame, la Deliberazione consiliare di convalida della precedente Delibera di Giunta, di istituzione di una nuova sede farmaceutica, emendata dei vizi di omessa acquisizione del pareri obbligatori dell’Ordine dei farmacisti, risulta adottata sulla base di una rinnovata istruttoria, arricchita dall’acquisizione dei pareri obbligatori inizialmente mancanti, e di una conseguente nuova valutazione, i cui esiti risultano compendiati nella relazione tecnica di accompagnamento alla Delibera, delle esigenze sottese all’istituzione di una nuova sede, e quindi deve essere qualificata come una rinnovata e autonoma determinazione istituiva di una nuova sede farmaceutica, e non come convalida della Delibera già annullata. A prescindere dunque dalla denominazione formale dell’atto come convalida, operata dalla stessa Amministrazione, la predetta Delibera dev’essere qualificata come una nuova determinazione di istituzione della sede farmaceutica, in quanto adottata sulla base di una rinnovata istruttoria e in esito a un diverso (o, comunque, ulteriore e, perciò, sostitutivo) apprezzamento delle esigenze della popolazione in ordine alla fruizione dei servizi erogati da una nuova Farmacia.
Consiglio di Stato – Sentenza n. 2956 del 15 giugno 2015
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