Corte di Cassazione – Civile Ordinaria Seziona 5, n. 20829 – Sentenza 30 settembre 2020
In tema di “condono fiscale”, operato ai sensi della Legge n. 289/2002, è stato sancito che l’adesione alla definizione automatica in relazione a determinati debiti tributari non osta all’accoglimento delle domande di rimborso fondate sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono.
Corte di Cassazione – Civile Ordinaria, Sezione 5, n. 20843 – Sentenza 30 settembre 2020
In tema di Iva, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’Imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, ovvero se sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.
L’accertamento del definitivo venir meno del suddetto rischio presuppone l’accertamento che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, annotandola nel registro acquisti o in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ovvero che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura.
La domanda di rimborso dell’Iva assolta in relazione ad un’operazione non imponibile avanzata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, presuppone che sia offerta dimostrazione della definitiva eliminazione del rischio di perdita del gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.
Corte di Cassazione – Civile Ordinaria Sezione 5, n. 20591 – Sentenza 29 settembre 2020
In tema di Iva, una Società che organizzi un sistema premiante dell’impegno dei propri dipendenti su incarico ricevuto da altre Società del gruppo che ne abbiano tratto vantaggio e che si siano impegnate pro-quota a sostenere almeno in parte i costi relativi, e indichi ai terzi chiamati a erogare le prestazioni costituenti i premi i beneficiari di questi, agisce come “mandataria senza rappresentanza delle altre Società”.
In ragione di ciò, i terzi fornitori sono tenuti a fatturare le prestazioni nei confronti della mandataria, che agisce nei loro confronti come committente, e questa seconda è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limiti dell’incarico ricevuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/1972.
di Francesco Vegni





