L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 11 del 27 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un Intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
In particolare, l’istante ha chiesto di conoscere se a tali interventi possa essere applicata l’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, norma che prevede l’applicazione di tale aliquota Iva ridotta alle “prestazioni di servizi di-pendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli Interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dello stesso articolo”.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che per quanto concerne l’estensione del regime Iva previsto dal citato n. 127-quaterdecies) alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica (“raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto”), occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all’operazione principale di realizzazione degli Interventi di recupero del patrimonio edilizio posti in essere – vedasi art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del Dpr. n. 380/2001.
In base all’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:
– integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
– sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
– sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.
Al fine di qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale (vedasi Risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008 e Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002).
Atteso quanto sopra, gli Interventi di bonifica in esame, pur presentando astrattamente un nesso di dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, possono qualificarsi come accessorie a quella principale, ai sensi del richiamato art. 12, quando questi Interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’Intervento di recupero edilizio.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che non possa ricorrere il nesso di accessorietà tra gli Interventi di bonifica e la realizzazione degli Interventi di recupero edilizio, in quanto la bonifica è effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l’operazione principale di recupero edilizio.
Tali interventi saranno dunque soggetti all’aliquota Iva ordinaria.




