Iva: aliquota ordinaria sulla cessione di fotografie “oggetti d’arte” da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 140 del 22 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva da applicare alla cessione di fotografie “oggetti d’arte” da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 140 del 22 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva da applicare alla cessione di fotografie “oggetti d’arte” da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari.

Il n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le cessioni di “oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lett. a) della Tabella allegata al Dl. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/1995 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. ‘enfasi aggiunta’)”. In base alla lett. a) della Tabella citata, rientrano tra gli oggetti d’arte le “fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.

Come chiarito nella Risposta n. 188/2022, tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dal punto 7) dell’Allegato IX, Parte A, della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva Iva), che comprende, tra gli “Oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato di cui all’art. 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)”, le “fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.

Secondo la Corte di Giustizia, “…per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), (…), le fotografie devono … essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell’Amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico” (Sentenza 5 settembre 2019, Causa C145/18).

Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che il soggetto istante motiva principalmente l’applicazione dell’aliquota agevolata Iva con l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell’art. 103 della Direttiva Iva citata, ad opera dell’art. 1, n. 6), della Direttiva UE 2022/542 del 2022. Il citato art. 103 riconosceva agli Stati membri la possibilità di applicare un’aliquota Iva ridotta alle cessioni di oggetti d’arte se:

  1. effettuate dall’autore o dagli aventi diritto”; oppure se

b) “effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo rivenditore, quando gli oggetti d’arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall’autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell’Iva”.

Allo stato attuale, dunque, per l’art. 98 della Direttiva Iva gli Stati membri possono applicare un’aliquota Iva ridotta non inferiore al 5% “… unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III”, che al n. 26) contempla le “cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato elencati nell’allegato IX (n.d.r. enfasi aggiunta), parti A, B e C.”. Il citato Allegato IX, nella Parte A, riporta al n. 7) le “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto; (…)”.  Nello stesso tempo l’art. 311, paragrafo 2, della Direttiva Iva consente agli Stati membri di “non considerare «oggetti d’arte» gli oggetti indicati nell’allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)”.

Ad ogni modo, a livello domestico è intervenuta la Legge n. 111/2023 che, all’art. 7, nel fissare i “Principi e criteri direttivi per la revisione dell’Imposta sul valore aggiunto” delega tra l’altro il Governo entro 24 mesi a “e) ridurre l’aliquota dell’Iva all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione; (…)”.

Tale disposizione a oggi non risulta attuata.

In attesa dunque dell’attuazione della citata Legge-delega, allo stato attuale l’aliquota Iva del 10% non può essere riconosciuta al caso di specie, perché circoscritta dal n. 127-septiesdecies in conformità agli artt. 98 e 311 della Direttiva Iva alle cessioni degli “oggetti d’arte di cui alla lett. a) (nel caso di specie fotografie, alle condizioni già sopra indicate n.d.r.) … (n.d.r. effettate) dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. ‘enfasi aggiunta’)”.

D’altra parte, che l’intento del Legislatore sia stato quello di agevolare solo questi precisi soggetti emerge anche dall’art. 3, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972 che, con la medesima dizione, colloca fuori campo Iva “a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari,(…)”.