Iva: altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui tempi di emissione delle fatture di vendita e sulle sanzioni per tardiva fatturazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 528 del 16 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla data di emissione delle fatture per prestazioni di servizio ed alle eventuali sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura.

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, così come modificato dal Dl. n. 119/2018 e dal Dl. n. 34/2019, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:

  1. la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
  2. la possibilità di emettere la fattura “entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”, fermo restando che “in deroga a quanto previsto nel primo periodo … per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” [fattura c.d. “riepilogativa differita”].

Con riferimento alle operazioni “interne”, che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nell’art. 6, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, che individua come momento di effettuazione dell’operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al successivo comma 4 ,“se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Quindi, in base al novellato art. 21, del Dpr. n. 633/1972, restando impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione, così come individuati dal predetto art. 6, la documentazione della stessa:

  1. se non è contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (vedasi Circolare n. 225/1996) – può avvenire nei dodici giorni successivi, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell’operazione;
  2. in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite “Sdi”, come chiarito dalla Circolare n. 14/E del 2019.

Tanto premesso, non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, come nel caso prospettato dall’istante, in quanto questa è da intendersi (vedasi Risposta all’istanza di Interpello n. 389 del 24 settembre 2019) come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese “per cui si è verificata l’esigibilità dell’Imposta”, posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l’Imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione.

Si è invece in presenza di una “fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’Imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file”. La fattura va quindi trasmessa allo “Sdi” entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.

Così, nel caso ad esempio di prestazioni eseguite dal 1° al 31 ottobre 2019, la fattura datata 31 ottobre 2019, con pagamento “30 giorni data fattura fine mese”, doveva essere trasmessa entro il 12 novembre 2019 (dodicesimo giorno successivo).

La mancata emissione della fattura nel termine predetto, cui va equiparata la tardività di tale adempimento (vedasi Circolare n. 23/E del 1999, punto 2.1), derivante dalla non tempestiva trasmissione allo “Sdi”, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:

a) fra il 90% ed il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di Euro 500;

b) da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In proposito, la Circolare n. 11/E del 2019 ha chiarito che la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, rientra tra le violazioni c.d. “formali”, ovvero tra le “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”. E’ ciò che accade, ad esempio, qualora per un contribuente mensile la fattura tardiva venga emessa entro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l’Iva venga correttamente liquidata.