Iva: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul concetto di “beni finiti” e sulle casistiche di aliquote agevolate applicabili agli stessi

Iva: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul concetto di “beni finiti” e sulle casistiche di aliquote agevolate applicabili agli stessi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 71 del 21 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle aliquote Iva da applicare in edilizia ai c.d. “beni finiti”.

La Società istante svolge l’attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del Settore edile ed ha intenzione di svolgere in futuro anche l’attività di commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a imprese specializzate.

La fatturazione avverrebbe come segue:

– la Società vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l’intero importo al cliente;

– le Imprese specializzate che svolgono l’attività di posa in opera ed emettono fattura nei confronti della Società, che dunque chiede chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni riguardanti i c.d. “beni finiti”.

In particolare, chiede se le aliquote ridotte, previste per tale fattispecie, possano essere applicate anche alla cessione con posa in opera di:

– balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);

– recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recinzione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc.);

– tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi del n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, sono soggette all’aliquota Iva 4% le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e s.m., delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) …”.

Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alla cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies)”, e il n. 127-terdecies) dispone la stessa aliquota per le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dello stesso articolo”.

Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è dunque applicabile:

– l’aliquota Iva 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini”, nonché delle costruzioni rurali;

– l’aliquota Iva 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. “agevolati”.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare Finanze 2 marzo 1994, n. 1/E, Paragrafo 8, per “beni finiti” “cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. (…) Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera…”.

Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti. La Risoluzione Finanze n. 39 del 1996, per esempio, ha chiarito che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i “beni finiti” sia da un punto di vista funzionale che strutturale, trattandosi di “beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”. Sempre a titolo esemplificativo, sono stati considerati “beni finiti” “le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Viceversa, sono da considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri” (Risoluzione Finanze n. 353485/1982).

In merito al concetto di “beni finiti”, l’Agenzia ha ricordato inoltre che:

a) la Risoluzione Finanze 30 marzo 1998, n. 22, ha precisato che “la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito infatti è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni”;

b) carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione (vedasi Risoluzione Finanze n. 353485/1982 citata, nonché Risoluzione Finanze n. 269/E del 2007).

Alla luce della prassi sopra riportata, l’Agenzia ha ritenuto che i beni oggetto della Risposta in esame (ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio) possano rientrare nella categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di prassi e, dunque, mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” (Risoluzione Finanze n. 39/1996 citata), senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.


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