Iva: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul recupero dell’Imposta a seguito di stralcio di crediti su vecchie fatturazioni della Tia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 107 del 16 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’emissione di nota di credito in caso di stralcio dei crediti ai sensi dell’art. 4 del Dl. n. 119/2018

La Società istante gestisce i servizi inerenti alla “Raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani” e per gli anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata altresì per conto del medesimo Comune dell’applicazione e della riscossione della Tia.

La Tia è stata assoggettata ad Iva con applicazione dell’aliquota del 10%. Nello specifico, per quegli anni la Società ha emesso a carico degli utenti una fattura composta dalla Tariffa e dalla relativa Iva, versata all’Erario al momento dell’emissione delle fatture. La riscossione della Tariffa nei confronti degli utenti morosi veniva successivamente affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia), che per gli anni 2006, 2007 e 2008 aveva dunque preso in carico ruoli.

L’art. 4 del Dl. n. 119/2018 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a Euro 1.000 affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annullato anche i carichi affidati alla Società, che è venuta a conoscenza dell’automatico annullamento dei carichi nell’aprile del 2019 in seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia stessa. Dal suddetto annullamento automatico emerge quindi per la Società un credito corrispondente all’Iva sulla Tia anticipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata.

Ciò posto, la Società ha chiesto:

  1. se l’annullamento del credito per effetto di una disposizione normativa (art. 4 del Dl. n. 119/2018) rientri tra le ipotesi contemplate dall’art. 26, del Dpr. n. 633/1972 e, di conseguenza, se gli sia consentito emettere una nota di variazione in diminuzione ed esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva con la Dichiarazione Iva 2020 da presentarsi entro il 30 aprile 2020;
  2. se, in considerazione del fatto che lo stralcio delle posizioni è avvenuto a opera di una legge, sia possibile emettere un’unica nota di variazione riepilogativa dell’Iva da rettificare ed evitare altresì la comunicazione a tutti i clienti;
  3. se, dal un punto di vista delle Imposte dirette, l’annullamento dei carichi generi una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 da indicare nella Dichiarazione dei redditi del periodo (Modello Redditi SC 2020) da presentarsi entro il 30 settembre 2020;
  4. se in caso di risposta negativa ai quesiti di cui ai numeri 1) e 2), sia comunque possibile presentare istanza di rimborso della maggiore Iva versata ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 546/1992.

In merito ai quesiti posti l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato i contenuti del richiamato art. 4 del Dl. n. 119/2018, ha precisato quanto segue.

La disposizione normativa in commento dispone la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo sino a Euro 1.000 – con le caratteristiche ivi previste – senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell’ente creditore. Si tratta in sostanza di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili.

Ai fini Iva, l’Agenzia ha ricordato che, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva è disciplinata dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, che recepisce l’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

Nel caso in esame, per espressa disposizione di una normativa speciale sopravvenuta, l’operazione per la quale era stata originariamente emessa fattura viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, corrispondente al debito di importo residuo fino a Euro 1.000. Considerato che la detrazione dell’Iva è consentita entro il termine di presentazione della Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, la preventività rispetto a questo termine può ritenersi rispettata a condizione che la nota di variazione in diminuzione sia emessa al massimo entro il termine ultimo di presentazione della Dichiarazione Iva 2020, ora prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 per effetto dell’art. 62, commi 1 e 6, del Dl. n. 18/2020.

Al fine di conformarsi al presente parere, resta ferma la possibilità per il contribuente di correggere la Dichiarazione Iva 2020 eventualmente già presentata.

In merito alle modalità di emissione della nota di credito, l’Agenzia ha ritenuto ragionevole l’emissione di un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege, per evitare l’onere gravoso per il creditore di rintracciare ogni singolo debitore, essendo oramai trascorsi oltre dieci anni dall’iscrizione al ruolo.

La disposizione normativa in oggetto inoltre dispone la cancellazione automatica dei debiti in questione, senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell’Ente creditore, ferma restando la possibilità per il debitore di controllare l’avvenuto stralcio consultando la sua posizione personale on line oppure rivolgendosi agli uffici competenti così da poter rettificare l’eventuale detrazione dell’Iva a suo tempo effettuata.

Con riferimento infine alle Imposte dirette, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 101, comma 5, del Tuir, statuisce che “le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”, elementi che nel caso di specie l’Agenzia ha riscontrato.