Iva: è corretto applicare l’aliquota del 4% alla manutenzione straordinaria di un impianto elevatore presso lo stabile comunale?

Iva: è corretto applicare l’aliquota del 4% alla manutenzione straordinaria di un impianto elevatore presso lo stabile comunale?

Il testo del quesito:

Per lavori di manutenzione straordinaria a un impianto elevatore presso lo stabile comunale si applica l’aliquota Iva 4%? o va specificato che questo lavoro implica l’abbattimento di barriere architettoniche?”.

La risposta dei ns. esperti.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la Risposta n. 18 del 24 luglio 2019. In via generale, solo se siamo di fronte ad una prestazione di servizio rientrante nel n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972 (“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”) si applica l’aliquota Iva del 4%.

Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Se invece l’intervento consiste in una mera manutenzione straordinaria dell’impianto elevatore già esistente (perché magari è danneggiato e deve essere riparato), riteniamo che si debba applicare l’aliquota Iva ordinaria del 22% (la citata Risposta prevede l’aliquota 10% ma con riferimento agli immobili abitativi).

Ciò appare confermato dalla stessa Risposta sopra richiamata, nella quale l’Agenzia ha ricordato anche che, in base alla Circolare n. 57/E del 1998, le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori, quali “(…) il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.

Alla luce di tale chiarimento, il rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale si considerano opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche. Pertanto, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie, agli stessi si applica l’Iva con aliquota 4% ai sensi del citato n. 41-ter, della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia ha invece precisato anche che le verifiche periodiche di cui agli artt. 13 e 14 del Dpr. n. 162/1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, devono essere assoggettate ad Iva con l’applicazione dell’aliquota del 10%, in quanto riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria (aliquota Iva 22% nel caso della Sede municipale ed anche nell’ipotesi di manutenzioni straordinarie).

In sintesi, nel caso di specie, salvo verificare gli atti tecnici, la conclusione è la seguente:

  1. se la manutenzione straordinaria in esame è finalizzata ad adeguare l’attuale impianto elevatore alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale si considera opera diretta alla eliminazione delle barriere architettoniche, potendo applicare l’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972;
  2. se invece la manutenzione straordinaria in questione è operata su un impianto elevatore che ha già le caratteristiche suesposte ed è quindi soltanto funzionale ad operare una riparazione tecnica (e dunque trattasi di un intervento del tutto similare ad una verifica periodica programmate, sebbene in questo caso l’intervento sia straordinario) allora l’aliquota da applicare, visto che l’immobile non è abitativo, è quella ordinaria del 22%

di Francesco Vegni


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