Nella Sentenza della Ctp. Lecce n. 186/02/15 del 16 gennaio 2015, la controversia è nata da un avviso di accertamento ai fini Ires, Iva e Irap per il 2006 con cui l’Ufficio contestava alcune operazioni poste in essere dalla contribuente ritenendole in parte anomale, quanto agli importi, alla natura dei servizi fatturati, nonché all’attività esercitata, e in parte inesistenti. I Giudici pugliesi hanno affermato che,qualora di inesistenza si voglia parlare, sarà in ogni caso una inesistenza soggettiva dell’operazione che, ai sensi dell’art. 8 del Dl. n. 16/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 4/12,dà diritto comunque alla detrazione dei costi. Del pari, alla contribuente deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva. Infatti, i Giudici hanno osservato la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e a quella della Cassazione, rilevando che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria, per contestare l’indeducibilità dell’Iva, deve dimostrare la partecipazione consapevole del contribuente alla frode posta in essere da terzi.In particolare,l’Amministrazione non può pretendere che chi intenda esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva verifichi che l’emittente ha la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni necessaria all’espletamento dell’attività e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’Iva. Infine, per quanto riguarda i costi per spese carburante, i Giudici hanno statuito che nel caso deve riconoscersene la piena deducibilità, atteso che “la mancata indicazione dei chilometri percorsi dagli automezzi deve ritenersi un’irregolarità meramente formale”.