L’Agenzia delle Entrate, con la Riposta all’Istanza di Interpello n. 304 del 24 aprile 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle operazioni di richiamo e sostituzione di impianti difettosi da parte del fornitore.
Dopo aver ricordato i contenuti degli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/1972 (cessioni di beni e prestazioni di servizio), l’Agenzia ha richiamato la Risoluzione Mef n. 502563/1975, in base alla quale “le sostituzioni dell’intero prodotto o di parti difettosi non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell’Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un’obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni”.
Con riferimento al fatto che il richiamo/sostituzione degli Impianti sia eseguito quando i termini di garanzia sono già decorsi, con la Circolare n. 345753/1984 è stato chiarito in sintesi che le operazioni di adeguamento eseguite sia sugli apparecchi per i quali è operante la garanzia, sia per quelli fuori garanzia “…non sono da assoggettare all’Iva trattandosi di prestazioni dovute…”.
Secondo la normativa di settore e la prassi dell’Amministrazione finanziaria sarebbero dunque non rilevanti ai fini Iva le operazioni di richiamo/sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia sia fuori garanzia, allorché siano rispettate le seguenti condizioni:
1) l’intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso ed idoneo all’uso;
2) nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze.
Pertanto, stante la normativa e la prassi citata, a parere dell’Agenzia le operazioni di richiamo/restituzione da parte del fornitore di impianti […] verso i propri clienti e la contestuale consegna ed installazione degli impianti nuovi in loro favore, sono operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto oggettivo ex artt. 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972.
Nel caso oggetto dell’Istanza, tali condizioni sembrano verificate in quanto:
– il prezzo della cessione iniziale dei prodotti oggetto della campagna di richiamo, già assoggettato all’Iva, risulta comprensivo dell’eventuale cessione in sostituzione o riparazione degli stessi, non configurandosi, dunque, una cessione di bene o prestazione di servizi autonoma rispetto alla cessione originaria del prodotto;
– la campagna di richiamo dei prodotti difettosi è effettuata dal fornitore (Società) istante in adempimento degli obblighi gravanti sui produttori di immettere sul mercato prodotti sicuri (vedasi artt. 104 e 107 del Dlgs. n. 204/2005, “Codice del Consumo”).
Pertanto, trattandosi di operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, le medesime non devono essere documentate tramite emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972.
Ai fini del superamento della presunzione di cessione, di cui all’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 441/1997 – secondo cui “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa” – la movimentazione degli Impianti (i ritiri, consegne in conto deposito e consegne definitive) deve comunque essere tracciata attraverso i documenti di trasporto, ivi riportando – ove la sostituzione dei beni sia ancora in garanzia – l’ulteriore indicazione “sostituzione in garanzia”.
Con riferimento alla corretta procedura di smaltimento/distruzione degli impianti difettosi, il comma 2 del citato art. 1, del Dpr. n. 441/1997, dispone che la presunzione di cessione “non opera se è dimostrato che i beni stessi: a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; […]”. A tal fine il successivo art. 2, comma 4, prevede che “la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata: a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lett. a) [Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanzia territorialmente competenti in relazione al luogo in cui avviene la distruzione, ndr.], nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della Pubblica Amministrazione; b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da Notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a Euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge n. 15/1968. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati; c) da documento di cui al Dpr. n. 472/1996, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione”.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha fornito dettagliate e precise istruzioni con la Circolare n. 193/1998 (punto 1.3.3).
Al fine di verificare il limite dei Euro 10.000 di cui alla citata lett. b), entro il quale la distruzione dei beni può essere provata anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, occorre fare riferimento a quanto previsto dalla precedente lett. a), secondo cui, ai fini della comunicazione, l’ammontare complessivo dei beni da distruggere è calcolato “sulla base del prezzo di acquisto”. Detto limite infine va riferito al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento, non essendo un limite annuale.





