Iva: in caso di accordo transattivo, la nota di credito se emessa dopo un anno storna il solo imponibile

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 387 del 20 settembre 2019, ha chiarito che, in caso di accordo transattivo tra le parti, la variazione dell’Iva non può essere effettuata dopo un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie, nel rispetto dell’art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972 (conformemente all’Istanza di Interpello n. 178, pubblicata il 3 giugno 2019, vedi Entilocalinews n. 23 del 10 giugno 2019).

Nel caso di specie infatti, a seguito di un accordo transattivo tra 2 parti di un contratto, il Tribunale ha dichiarato estinto il processo per intervenuto accordo tra le parti stesse ed è risultato pertanto evidente, a parere dell’Agenzia, “che la variazione dell’imponibile discende direttamente dall’accordo transattivo e non anche da una decisione dell’Autorità giudiziaria”.

Nello specifico, l’Agenzia ha richiamato in primo luogo l’art. 1965 del Codice civile, in base al quale “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti 3 diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

Gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa.

Al riguardo, la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, n. 16905/2018, ha chiarito che “(…) è possibile distinguere, con riferimento all’efficacia dell’atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed una transazione novativa: con la specificazione che si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato (Cassazione, Sentenza 13 giugno 1980, n. 3769); si ha transazione novativa nell’ipotesi in cui le parti conseguono invece l’estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall’accordo transattivo (Cassazione, Sentenza n. 4008 del 2006). Più in particolare (Cassazione, Sentenza 11 novembre 2016, n. 23064), l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtu’ della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cassazione, Sentenza 14 luglio 2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso”.

Nel caso di specie, esaminata la documentazione presentata, a parere dell’Agenzia delle Entrate l’accordo transattivo non sembra avere avuto natura novativa bensì dichiarativa, poiché la causa che giustifica la riduzione del prezzo originariamente convenuto ha trovato comunque fondamento nel rapporto originario sussistente tra le parti.

L’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/72 stabilisce che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”.

Il successivo comma 3 prevede che la disposizione di cui al comma 2 “non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”.

In ragione di quanto sopra, in merito al caso di specie, la riduzione del prezzo convenuto tra le parti del contratto, in virtù dell’accordo transattivo avvenuto, costituisce presupposto per l’emissione della nota di variazione. Detta riduzione è avvenuta non per disposizione del Giudice ma per accordo tra le parti. Come si evince infatti dagli atti, il tentativo di conciliazione non era andato a buon fine e le parti si erano riservate “di sentirsi in separata sede al fine di verificare la possibilità di eventuali ipotesi transattive”. Successivamente, una delle 2 parti ha presentato proposta di conciliazione alla quale ha aderito la controparte, raggiungendo così un accordo transattivo ma di carattere non novativo.

Pertanto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere emessa nota di credito solo per la parte imponibile e non anche per l’Iva, nel rispetto dell’art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, essendo trascorso oltre un anno dalla data di effettuazione dell’operazione.