Iva: in caso di decesso di un Professionista spetta agli eredi riaprire la posizione Iva per riscuotere i compensi professionali ancora dovuti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 118 del 22 aprile 2025 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione ai fini Iva, ai sensi dell’art. 35-bis del Dpr. n. 633/197, dei compensi professionali percepiti dagli eredi di un professionista deceduto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 118 del 22 aprile 2025 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione ai fini Iva, ai sensi dell’art. 35-bis del Dpr. n. 633/197, dei compensi professionali percepiti dagli eredi.

Nel caso in esame, un soggetto nel 2024 ha percepito, in qualità di figlio ed erede, un compenso professionale, al netto della corrispondente Iva, spettante al padre (de cuius) per le prestazioni professionali dallo stesso rese nei confronti di una Società, poi fallita.

La Partita Iva era già stata chiusa in vita dallo stesso professionista quando era ancora in

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