Iva: la concessione onerosa a terzi di impianti sportivi è rilevante anche se la redditività è bassa

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, Sentenza 1° ottobre 2014, n. 20713

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la Sentenza 1° ottobre 2014, n. 20713, ha sancito che la rilevanza Iva della concessione onerosa a terzi di un impianto sportivo da parte di un Comune non è rappresentata dal suo livello di redditività, ma è sufficiente la riconducibilità di tale attività economica al concetto di sfruttamento del bene, inteso come la possibilità per il Comune di ritrarre in modo stabile dall’impianto in questione una utilità sotto forma di percezione di un corrispettivo.

La Sentenza in oggetto è seguita ad un ricorso mosso da un Comune alla Sentenza della locale Commissione tributaria di secondo grado che aveva negato la richiesta di rimborso Iva assolta sulle spese di ristrutturazione e d’illuminazione di un impianto sportivo, che il Comune in questione aveva presentato in considerazione che l’impianto era concesso in uso a terzi dietro versamento di un corrispettivo. Secondo la Commissione infatti la gestione di tale impianto non era finalizzata al conseguimento del reddito, e inoltre, la mancata applicazione dell’Iva non avrebbe provocato alcuna distorsione di concorrenza, come invece sostenuto dal Comune.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in quanto, richiamando il noto art. 4 della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Ce (VI Direttiva), oggi sostituito dall’art. 9 della Direttiva 18 novembre 2006, n. 2006/112/Ce, ha ricordato che si considera attività economica una operazione che comporti lo sfruttamento di un bene per ricavarne corrispettivi con un certo carattere di stabilità.

In giurisprudenza comunitaria non si rinviene una precisa definizione del concetto di “introiti aventi un certo carattere di stabilità”, ma è invece pacifico che:

– “l’attività economica viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati” (Corte di giustizia europea, Sentenza 29 ottobre 2009, C-246/08);

– ciò che qualifica ai fini impositivi una operazione di carattere economico è la nozione di “sfruttamento”, intesa come operazione che miri a trarre da un bene introiti con carattere di stabilità (Sentenza 4 dicembre 1990, C-186/89);

– “una attività economica è considerata economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione” (Sentenza 13 dicembre 2007, C-408/06).

Richiamando la giurisprudenza comunitaria di cui sopra, la Cassazione ha ritenuto infondate le motivazioni assunte dalla Commissione tributaria, in quanto “non è l’idoneità dell’attività economica a produrre un reddito a renderla oggetto di imposizione, ma semmai la riconducibilità di essa al concetto di sfruttamento del bene, inteso come ala possibilità di ritrarre da esso in modo stabile un’utilità sotto forma di percezione di un corrispettivo (…) Non è affatto la redditività dell’operazione economica a determinare in ambito comunitario e, dunque, in ambito interno la sua soggezione all’Imposta”.

La Cassazione ha precisato inoltre che la Commissione tributaria, motivando il difetto di redditività dell’operazione consistente nella concessione in uso a terzi dell’impianto con l’esiguità dei ricavi prodotti per il Comune, si pone in contrasto con le norme comunitarie, secondo le quali “l’assoggettamento ad imposizione delle attività economiche è conseguenza della mera circostanza che lo sfruttamento del bene generi un introito, sicché la constatazione che un introito, sia pur esiguo, vi sia stato e che nessun altro presupposto impositivo risulti nella fattispecie carente è sufficiente a ricondurre l’attività al campo di applicazione dell’Iva”.

Infine, ha concluso la Corte, anche se il Legislatore comunitario non si esprimesse in questi termini, il precludere il recupero dell’Imposta a credito determinerebbe da una parte l’affrancamento dell’Iva dal meccanismo del rimborso, ma “comporterebbe un’intollerabile contrazione del gettito, non essendo assoggettabili tutte le operazioni che generano una ‘esiguità di ricavi’, effetto che non è chiaramente nei voti della Comunità”.

In conclusione, come già ribadito più volte in questi anni su queste pagine, se un Comune affida in concessione a terzi un impianto sportivo (ma lo stesso discorso vale per gli altri immobili) prevedendo nella convenzione col terzo gestore un canone concessorio a suo favore avente carattere di stabilità, l’attività in questione è da considerarsi rilevante Iva con conseguente possibilità di recuperare l’imposta a credito sulle eventuali spese sostenute dal Comune. Ciò a prescindere dall’entità del canone, che comunque dovrà essere determinato secondo criteri oggettivi e ragionati, compatibili col valore dell’immobile che viene affidato in concessione e con l’obiettivo di valorizzarlo e non con l’unica finalità di creare il presupposto per detrarsi l’Iva.

Per inciso, l’intervento della Sezione Tributaria Civile della Cassazione contenuto nella Sentenza 1° ottobre 2014, n. 20713 in commento, ha anche (speriamo definitivamente) sconfessato quanto sostenuto – sorprendentemente e difformemente – dalla stessa Cassazione con la Sentenza 13 luglio 2012, n. 11946, nella quale i Giudici tributari ritenevano che i Servizi scolastici “Mensa” e “Trasporto” perdevano la loro commercialità ai fini Iva nel caso di sproporzione esistente tra i corrispettivi versati ed i contributi richiesti all’utenza.

di Francesco Vegni