L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, introdotta dall’art. 1, commi da 153 a 159, della Legge n. 197/2022.
Il citato art. 21-bis stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, i soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.
Le Comunicazioni periodiche in esame tuttavia non sono esplicitamente richiamate nell’ambito delle disposizioni in materia di definizione agevolata previste dalla “Legge di bilancio 2023” e, pertanto, è stato chiesto di conoscere se dette misure agevolative possano trovare applicazione anche con riferimento alle Comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le disposizioni in materia di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di Comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, sono previste dall’art. 1, commi 153 e seguenti, della “Legge di bilancio 2023”.
In particolare, il citato comma 153 dell’art. 1 stabilisce che la riduzione delle sanzioni si applica con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle Dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis del Dpr. n. 633/1972, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 2023” (1° gennaio 2023) ovvero recapitate successivamente alla medesima data.
Il successivo comma 155 stabilisce che la riduzione della sanzione si applica anche con riferimento alle “somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle Dichiarazioni, richieste con le Comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973, e 54-bis del Dpr. n. 633/1972, il cui pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis del Dlgs. n. 462/1997, è ancora in corso” alla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio”.
Entrambe le disposizioni, per definire l’ambito di applicazione delle nuove misure, fanno riferimento alle Comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis del Dpr. n. 633/1972.
Sulla base di tale considerazione, a parere dell’Agenzia deve ritenersi che anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva possano trovare applicazione le nuove misure agevolative.
Occorre considerare infatti che, ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli anche con riferimento alle Comunicazioni periodiche in argomento. Nel caso in cui siano riscontrate incoerenze, l’Agenzia mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo eseguito, al fine di favorire la compliance. Tuttavia, laddove persistano scostamenti tra l’Iva versata e quella risultante dalle Comunicazioni periodiche, le stesse sono sottoposte a controllo automatizzato, ai sensi del citato art. 54-bis, comma 2-bis, del Dpr. n. 633/1972, per verificare la congruità dei versamenti effettuati.
Il controllo eseguito su tali Comunicazioni è quindi analogo a quello effettuato ai sensi del citato art. 54-bis sulla Dichiarazione Iva annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette Comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento. Per quanto attiene alle modalità di applicazione di dette misure, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/E del 2023.





