L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 321 del 9 maggio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva delle attività di natura educativa e didattica.
Nel caso di specie, la Società istante svolge corsi di formazione di lingua inglese e ha ottenuto il riconoscimento all’applicazione del regime di esenzione Iva così come previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972.
La Società deve erogare corsi di lingua per conto di due diverse altre Società, ossia:
a) Alfa, anch’essa in possesso dei requisiti di esenzione;
b) Beta, priva dei requisiti di esenzione.
Dato che dovrà fatturare questa prestazione a tali soggetti, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), sopra citato, fermo restando che il corso verrà fatturato ai discenti direttamente da Alfa e Beta.
In recepimento dell’art. 132 della Direttiva CE n. 112/2006, l’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Enti del Terzo Settore di natura non commerciale, (…)”.
Detta disposizione subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’Iva al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. Le prestazioni a cui si riferisce devono perciò essere:
a) di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);
b) erogate da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni (requisito soggettivo). Chiarimenti in merito alla norma in commento sono contenuti in numerosi documenti di prassi (Circolare n. 22/E del 2008, Risoluzioni n. 100/E del 2005, n. 53/E del 2007, n. 269/E del 2008, nonché Risposte nn. 6/2021 e 85/2021 e n. 469/2022).
In conformità con quanto precisato dalla Circolare n. 22/E del 2008 (paragrafo 3), a seguito del parere tecnico vincolante espresso dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, la Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il regime di esenzione Iva previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972.
È bene ricordare che tale regime non vale per tutte le attività espletate dalla Società istante, essendo circoscritto all’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta.
La Società istante deve valutare se, in base agli accordi stipulati con gli istituti interessati, l’attività che rende a loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente ‘‘svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto’’ (vedasi Sentenza della Corte di Giustizia UE, C¬434/05 del 14 giugno 2007, par. 19, 22, 23).
In quest’ultima fattispecie non ricorrono i presupposti per l’esenzione Iva in commento perché, come chiarito dalla stessa Corte, ‘‘la messa a disposizione (di personale) dell’Istituto destinatario di un docente in tali condizioni non può essere considerata, in quanto tale, come un’attività idonea a rientrare nella nozione di «insegnamento» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della VI Direttiva” (cfr. par. 22).
Nel rimandare a tale Sentenza per ogni ulteriore chiarimento, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni che la Società intende effettuare a favore dei discenti siano esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, al ricorrere delle seguenti condizioni:
1. permangano in capo alla Società istante i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali la Direzione regionale del Lazio ha reso il citato parere;
2. le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di ‘‘riconoscimento’’ e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE.
Al ricorrere di questi presupposti (requisiti soggettivo e oggettivo), la Società istante può fatturare le prestazioni pattuite in esenzione da Iva agli istituti ‘‘suoi committenti’’, ‘‘riconosciuti’’ o meno.
Resta inteso che il concreto ricorrere di dette condizioni richiede un accertamento tecnico non esperibile in sede di Interpello.
In merito alla prestazione di insegnamento che gli istituti suoi committenti a loro volta fatturano ai propri discenti, torna dirimente il possesso del requisito del ‘‘riconoscimento’’. A tal riguardo, mentre per le prestazioni d’insegnamento erogate da Alfa (in possesso dei requisiti per l’esenzione) l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’esenzione Iva in commento, la mancanza dei medesimi requisiti in capo a Beta non permette di considerare le prestazioni rese da quest’ultima esenti da Iva ai sensi l’art. 10, n. 20), del Dpr. n. 633/1972.