Iva: una Circolare di chiarimento in materia di prestiti e distacchi di personale

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 ha fornito chiarimenti in merito alla novità introdotta dall’art. 16-ter del Dl. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla n. 166/2024, in materia di trattamento ai fini iva del prestito o distacco di personale

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla novità introdotta dall’art. 16-ter del Dl. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2024, in materia di trattamento ai fini Iva del prestito o distacco di personale.

Tale norma è stata emanata con la finalità di dare attuazione alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 11 marzo 2020, Causa C-94/19, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, con i principi di cui alla Direttiva 2006/112/CE del 2006. Si tratta, in particolare, della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti ai fini dell’Iva “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

La novella normativa interviene pertanto su una specifica categoria di operazioni – quella riguardante il distacco o il prestito di personale effettuato tra 2 soggetti – interessata in passato da dubbi interpretativi circa la corretta qualificazione dell’operazione ai fini dell’Iva, stabilendo l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988.

Per effetto di tale abrogazione, di fatto anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina Iva.

Nel rinviare alla lettura completa della Circolare, in questa sede ricordiamo alcuni elementi di interesse per gli Enti Locali.

Requisito soggettivo

In tema di requisito soggettivo, si evidenzia che nel caso in cui l’operazione di distacco sia effettuata dagli Enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa – non essendo in tale circostanza il datore di lavoro distaccante un soggetto che opera in qualità di soggetto passivo Iva – l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo (art. 4, commi 4 o 5, del Dpr. n. 633/1972), sempreché come detto il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’Ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale.

Requisito oggettivo

Il distacco o prestito di personale effettuato verso corrispettivo costituisce, in via generale, una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, Dpr. n. 633/1972. In base alle indicazioni fornite dai Giudici unionali, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le 2 prestazioni si condizionano reciprocamente (vale a dire, che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa).

A tal fine, la somma di denaro pagata deve essere qualificata come corrispettivo dell’operazione di cui trattasi:

  • laddove il pagamento della stessa sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco e viceversa (sussistendo il c.d. “sinallagma”);
  • a prescindere dal suo ammontare, non rilevando più la circostanza che il relativo importo sia inferiore, pari o superiore all’ammontare dei costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, e, quindi, anche nel caso in cui l’operazione sia effettuata in mancanza di lucratività.

In merito al corrispettivo, l’Agenzia ha precisato che, diversamente dalla somministrazione di manodopera a termine, l’intero ammontare dello stesso costituisce la base imponibile Iva di cui all’art. 13 del Dpr. n. 633/1972, inclusa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato.

Qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse invece distaccato (o prestato) presso altra Impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso, seppur parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse d’impresa della distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi “a titolo oneroso”.

Decorrenza delle novità

Le novità sul trattamento, ai fini dell’Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale “stipulati o rinnovati” a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Attesa la formulazione letterale della disposizione – la quale, con il termine “stipulati”, fa implicitamente riferimento ai sottostanti “contratti” aventi ad oggetto le operazioni di cui trattasi – l’Agenzia ha ritenuto che le modifiche si applichino relativamente ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, e quindi alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati entro tale data continua a trovare applicazione la previsione di cui al comma 35 dell’art. 8 della “Legge Finanziaria 1988”.

La novella normativa si applica inoltre alle operazioni effettuate con riferimento ai rinnovi, sia espressi che taciti, che intervengono successivamente.