“Jobs Act”: in G.U. la Legge-delega per la riforma del lavoro

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014 la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
La Legge-delega – meglio nota come “Jobs Act” – getta le basi per una serie di riforme che riguardano, tra l’altro, i contratti di lavoro, gli ammortizzatori sociali, la maternità e i congedi parentali.
Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data dell’entrata in vigore della Legge n. 183/14 (16 dicembre 2014), uno o più Decreti legislativi finalizzati al riordino del mondo del lavoro. Dall’attuazione delle deleghe introdotte dalla Legge n. 183/14 in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Queste le materie sulle quali l’Esecutivo è chiamato a legiferare nel corso del prossimo semestre:
1. Delega in materia di ammortizzatori sociali
Per quanto riguarda le deleghe in materia di ammortizzatori sociali, vengono distinti gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro dagli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria.
Nel primo caso, tra i vari principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo, vengono previste l’impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa, la semplificazione delle procedure burocratiche per la concessione della cassa integrazione guadagni (cig), la subordinazione dell’accesso alla cig all’esaurimento dell’utilizzo dei contratti di solidarietà. Per quanto riguarda invece gli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, viene prevista la rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (“Aspi”), destinata a diventare un ammortizzatore sociale universale e ad estendersi anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e collaborativa.Il Governo inoltre, nell’emanazione dei Decreti attuativi, dovrà tener conto di ulteriori principi e criteri direttivi dettati nella Legge n. 183/14 in commento, aventi lo scopo di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione per i soggetti beneficiari degli ammortizzatori sociali ovvero di incentivare lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determino aspettative di accesso agevolato alla P.A..
2. Delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive
La delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive ha lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, razionalizzando gli incentivi all’assunzione esistenti nonché gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità.
In particolare, viene prevista l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla quale dovranno essere attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e “Aspi”.Vengono inoltre previsti meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l’Agenzia e l’Inps, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito, nonché tra l’Agenzia e gli Enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità.
3. Delega in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese
Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, viene prevista la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di ridurre il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo.E’ inoltre prevista l’unificazione delle comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni per i medesimi eventi e l’obbligo delle stesse Amministrazioni di trasmetterle alle altre Amministrazioni competenti; l’introduzione del divieto per le P.A. di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; il rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e la contestuale abolizione della tenuta di documenti cartacei; la revisione del regime delle sanzioni e degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.
4. Delega in materia di riordino dei contratti lavoro vigenti
Al fine di riordinare i contratti di lavoro vigenti, è prevista l’emanazione di un testo organico semplificato delle varie tipologie contrattuali. Tale testo unico dovrà individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, per verificarne la compatibilità con le esigenze del contesto occupazionale e produttivo e per eliminare quelle che eventualmente risultano incompatibili (in particolare, è previsto il progressivo superamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa). La finalità è quella di promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti.Per tale motivo per le nuove assunzioni viene previsto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.Per i licenziamenti economici viene esclusa la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo invece un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio. Il diritto alla reintegrazione viene limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.E’ prevista inoltre la possibilità della revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi. In tali casi l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale deve essere comunque contemperato con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche.Dovrà essere poi rivista dal Governo la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.Dovrà essere quindi disciplinata la possibilità dell’introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato.E’ prevista infine la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, anche attraverso l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail.
5. Delega in materia di revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Tra i principi ed i criteri direttivi dettati al Governo al fine di garantire un adeguato sostegno ai lavoratori per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, spiccano quelli relativi a:
– la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
– la garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
– introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo;
– incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività;
– eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
– integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, in coordinamento con gli Enti Locali titolari delle funzioni amministrative;
– introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza.Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, è prevista l’estensione dei principi indicati nella Legge-delega con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
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