Lavoratori dello Spettacolo: obblighi contributivi delle P.A.

L’Inps, con la Circolare 28 giugno 2019, n. 98, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, relativamente alle prestazioni svolte per loro conto da lavoratori dello Spettacolo (quali, a titolo esemplificativo, Istituzioni concertistiche orchestrali facenti capo ad Enti Locali e Enti teatrali/lirici regionali) che, in deroga al processo di privatizzazione che ha interessato gli Enti operanti nel Settore della lirica, hanno mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.

La Circolare si pone l’obiettivo di rendere chiaro il quadro di riferimento al fine favorire il corretto inquadramento previdenziale dei datori di lavoro e assicurare ai lavoratori l’effettività delle tutele previste.

Per i rapporti di lavoro intrattenuti tra Enti pubblici e lavoratori dello Spettacolo, in generale, i contributi dovuti sono quelli relativi alle seguenti assicurazioni:

  • nel caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) presso il “Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo” (Fpls);
  • nel caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato: invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) presso il “Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo”; Naspi (solo contributo ordinario);
  • nel caso di rapporto di lavoro autonomo: invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) presso il “Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo”; malattia e maternità.

Inoltre, qualora i rapporti di lavoro subordinato con i lavoratori iscritti al “Fpls” siano costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune, dalla quale deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’art. 2120 del Cc., e sempre che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge, anche per le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, sussistono gli altri obblighi relativi al Fondo di Tesoreria di cui all’art. 1, comma 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006.

Alla luce di quanto sopra indicato, al fine di avere una classificazione uniforme dei datori di lavoro in argomento, nonché procedere ad una loro puntuale individuazione, è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo “1.18.10” – che andrà associato al Codice Ateco 2007 “90.04.00”, avente il significato di “Enti pubblici non economici ed Enti territoriali ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 per lavoratori dello Spettacolo” – atto ad identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali pubblici che si avvalgano di prestazioni di soggetti iscritti al “Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo”.